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<p>Con <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14399/consulenza-giuridica-05-1305202…; rel="noopener noreferrer" target="_blank">Consulenza Giuridica n 5 del 13 maggio 2022</a> le Entrate si occupano di chiarimenti su "A<em><strong>ttività di sharing di veicoli e Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi" </strong></em>(Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)</p>
<p>In particolare <strong>le Entrate</strong> in risposta all'istante, che "<strong><em>rappresenta la maggioranza degli operatori del mercato italiano per</em></strong><em> l</em><strong><em>'attività di noleggio in sharing (condiviso) di veicoli [...]" </em></strong><strong>evidenziano che</strong><strong> </strong>«con la risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008 <strong>è stato chiarito che il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile </strong>cui si sommano <em>"gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc."</em><strong><em>,</em> realizzando di fatto un "servizio complesso".</strong> </p>
<p>Ne deriva, che <strong>l'istante ha l'onere:</strong></p>
<ul>
<li><strong>di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, </strong></li>
<li><strong>ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale. </strong></li>
</ul>
<p>Inoltre, <strong>l'istante qualora in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.</strong></p>
<p>Si sottolinea che con interrogazione parlamentare presso la Camera dei Deputati è stato confermato che<strong><em> «secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di bike e car sharing NON sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019»</em></strong></p>
<p>L'immutato quadro normativo di riferimento non consente di discostarsi dall'interpretazione già resa, <strong>dovendosi confermare che i dati dei corrispettivi derivanti dal servizio di bike sharing sono oggetto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate </strong>in base all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. </p>
<p>Le entrate specificano anche che a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nel medesimo mese al raggiungimento di determinate soglie (di importo/temporali),<strong> essi potranno essere documentati con un'unica fattura </strong>(ordinaria o semplificata) <strong>da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento</strong> (momento rilevante ai fini dell'imposta in base all'articolo 6, comma 3, del decreto IVA).</p>
<p>Per le Entrate sarebbero altrettanto legittime soluzioni in cui gli abbonamenti, al momento del rilascio (o successivamente), siano precaricati con somme cui attingere per l'addebito dei vari importi. <strong>Ipotesi nelle quali il momento rilevante ai fini dell'imposta,</strong> laddove il servizio usufruibile sia solo quello di bike sharing,<strong> sarà la ricarica,</strong> con corrispettivi da certificare secondo quanto già indicato nei paragrafi precedenti.</p> </td>