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<p>La Legge di bilancio 2021 (Legge 178/20) all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, ha previsto un esonero contributivo parziale per l’anno 2021 per quei contribuenti che, con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, hanno subito nel 2020 una riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto allo stesso valore del 2019.</p>
<p>Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti per i quali è previsto il contributo fisso, l’esonero si applicava alle prime tre rate dei contributi fissi fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua, eventualmente da riparametrare su base mensile.</p>
<p>Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti che non versano contributi fissi (attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo) e per gli iscritti alla gestione separata l’esonero si applicava ai versamenti dovuti a titolo di acconto, sempre con il limite individuale di 3.000 euro su base annua, eventualmente da riparametrare su base mensile.</p>
<p>Per ogni contribuente, quanto riconosciuto dall’Inps a titolo di esonero, è stato comunicato dall’ente sul cassetto previdenziale.</p>
<p><strong>In occasione dell’ultimo aggiornamento del modello Redditi PF 2022, il dichiarativo ha accolto l’esonero contributivo prevedendo specifiche modalità di es</strong><strong>p</strong><strong>osizione sul quadro RR</strong>, il quadro dedicato ai “<em>Contributi previdenziali</em>”.</p>
<p>La compilazione del quadro RR, nell’ipotesi di esonero parziale dalla contribuzione obbligatoria per l’anno 2021, pur non presentando particolari complessità deve tenere in considerazione le diverse situazioni.</p>
<p>Per gli iscritti alle gestioni <strong>artigiani e commerci</strong><strong>a</strong><strong>nti</strong>, sarà interessata la sezione I “<em>Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)</em>” del quadro RR; il contribuente in questo caso indicherà sul <strong>rigo RR2</strong>:</p>
<ul>
<li>in <strong>colonna </strong><strong>11</strong> i “<em>Contributi IVS dovuti sul reddito minimale</em>”, ma “<em>al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero</em>”;</li>
<li>in <strong>colonna 25</strong> il “<em>Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale</em>”, ma “<em>per coloro che svolgono l’attività di affittacamere o produttore di terzo o quarto gruppo, l’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero</em>”.</li>
</ul>
<p><strong>L’importo oggetto di esonero sarà indicato </strong><strong>ancora su</strong><strong>l rigo RR2</strong>, rispettivamente:</p>
<ul>
<li>in <strong>colonna 23</strong> “<em>Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020</em>”, se il contribuente è obbligato a versare il contributo fisso;</li>
<li>in <strong>colonna 37</strong> “<em>Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020</em>” da “<em>coloro che svolgono l’attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo</em>”.</li>
</ul>
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<p><img src="https://cdn.fiscoetasse.com/froala/lkqDHMi9MKU21KBXJ7TLo5Wtl9LP1BDGrNx8…; style="width: 609px;" class="fr-fic fr-dib"></p>
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<p>Per gli iscritti alla <strong>gestione s</strong><strong>e</strong><strong>parata</strong> sarà interessata la sezione II “<em>Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)</em>” del quadro RR; il contribuente in questo caso indicherà l’esonero sul <strong>rigo RR9</strong> “<em>Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L. 178/2020</em>”:</p>
<ul>
<li>flaggando la casella in <strong>colonna 1</strong>;</li>
<li>indicando l’importo del contributo oggetto di esonero in <strong>colonna 2</strong>.</li>
</ul>
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<p><img src="https://cdn.fiscoetasse.com/froala/QwtWSdFqXQK9HMtPxfukF6UZKlg9CmNSy9YT…; style="width: 621px;" class="fr-fic fr-dib"></p>
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