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<td align="left" class="testo">&#13;
<p>Sembra essere finalmente giunto al termine il travagliato percorso delle <strong>cause di esclusione dagli ISA </strong>(acronimo di <em>Indici Sintetici di Affidabilit&#xE0; fiscale</em>) <strong>per l&#x2019;anno fiscale 2021 legate all&#x2019;emergenza epidemiologica.</strong></p>
<p>In gennaio, nella prima versione <em>definitiva</em> del modello ISA 2022 era stata prevista una sola causa di esclusione figlia dell&#x2019;emergenza pandemica, per la quale, per&#xF2;, sui modelli Redditi non era previsto un codice di esclusione specifico.</p>
<p>In aprile la la Commissione di esperti, ex articolo 9-bis comma 8 del DL 50/2017, nominata dal MEF per valutare gli effetti della contingenza sull&#x2019;applicazione degli <em>Indici Sintetici di Affidabilit&#xE0; fiscale</em>, ha dato il proprio benestare per la previsione di altre due cause di esclusione legate alla pandemia.</p>
<p>Cos&#xEC;, in maggio, in conseguenza del Decreto ministeriale del 29 aprile 2022, i modelli dichiarativi sono stati aggiornati e pubblicati nuovamente, si presume in versione <em>definitiva</em>.</p>
<p>Quindi, <strong>per l&#x2019;anno fiscale 2021, sono previste tre cause di esclusione dagli ISA, di natura straordinaria, legati all&#x2019;emergenza&#xA0;</strong><strong>epidemiologica</strong><strong>, rispettivamente per i contribuenti:</strong></p>
<ol>
<li>
<strong>che nell&#x2019;anno fiscale 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al medesimo ammontare dell&#x2019;anno 2019</strong> (ultimo anno prima del subentro della crisi sanitaria):&#xA0;<ul><li>
<strong>causa di esclusione &#x201C;</strong><strong>q</strong><strong>&#x201D;</strong> (modello ISA) &#x2013; <strong>codice di esclusione 15</strong> (modello Redditi);</li></ul>
</li>
<li>
<strong>che hanno iniziato l&#x2019;attivit&#xE0; ai fini IVA</strong> (le istruzioni dei modelli circoscrivono espressamente il perimetro di esenzione ai contribuenti che hanno &#x201C;<em>aperto la partita</em>&#x201D;) <strong>dal giorno 1 gennaio 2019 in poi</strong>:&#xA0;<ul><li>
<strong>causa di esclusione &#x201C;r&#x201D;</strong> (modello ISA) &#x2013; <strong>codice di esclusione 16</strong> (modello Redditi);</li></ul>
</li>
<li>
<strong>che esercitano &#x201C;in maniera prevalente&#x201D; una delle attivit&#xE0; individuate dai codici&#xA0;</strong><em><strong>ateco</strong></em><strong>&#xA0;elencati&#xA0;</strong>nella Tabella 2 in allegato alla parte generale delle istruzioni del modello ISA 2022 (elenco riportato nel seguito):&#xA0;<ul><li>
<strong>causa di esclusione &#x201C;s&#x201D;</strong> (modello ISA) &#x2013; <strong>codice di esclusione 17</strong> (modello Redditi).</li></ul>
</li>
</ol>
<p><strong>In tutti e tre i casi il modello ISA va comunque compilato e trasmesso, ma solo con finalit&#xE0; statistica.</strong></p>
<p>I codici <em>ateco</em> elencati, e riportati nel seguito, individuano quelle attivit&#xE0; imprenditoriali che pi&#xF9; delle altre sono state soggette a limitazioni, durante l&#x2019;anno fiscale 2021, a causa delle misure contenitive adottate per rispondere al perdurare dell&#x2019;emergenza sanitaria.</p>
<p>TABELLA 2 &#x2013; <strong>ELENCO DEI CODICI ATTIVIT&#xC0; ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021</strong></p>
<p>14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle</p>
<p>14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia</p>
<p>47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle</p>
<p>49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane</p>
<p>49.32.10 - Trasporto con taxi</p>
<p>49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente</p>
<p>49.39.01 - Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano</p>
<p>49.39.09 - Altre attivit&#xE0; di trasporti terrestri di passeggeri nca</p>
<p>59.14.00 - Attivit&#xE0; di proiezione cinematografica</p>
<p>79.11.00 - Attivit&#xE0; delle agenzie di viaggio</p>
<p>79.12.00 - Attivit&#xE0; dei tour operator</p>
<p>79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attivit&#xE0; di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca</p>
<p>79.90.20 - Attivit&#xE0; delle guide e degli accompagnatori turistici</p>
<p>85.52.01 - Corsi di danza</p>
<p>90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche</p>
<p>92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all&#x2019;articolo 110, comma 6 del <em>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</em>, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)</p>
<p>93.11.10 - Gestione di stadi</p>
<p>93.11.20 - Gestione di piscine</p>
<p>93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti</p>
<p>93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca</p>
<p>93.13.00 - Gestione di palestre</p>
<p>93.19.92 - Attivit&#xE0; delle guide alpine</p>
<p>93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi</p>
<p>93.21.02 - Gestione di attrazioni e attivit&#xE0; di spettacolo in forma itinerante o di attivit&#xE0; dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati</p>
<p>93.29.10 - Discoteche, sale da ballo nightclub e simili</p>
<p>93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone</p>
<p>93.29.90 - Altre attivit&#xE0; di intrattenimento e di divertimento nca</p>
<p>94.99.20 - Attivit&#xE0; di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby</p>
<p>94.99.90 - Attivit&#xE0; di altre organizzazioni associative nca</p> </td>