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<p>Con <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14402/risposta-264-13052022.pdf&quot; target="_blank"><strong>Risposta a interpello n 264 del 13 maggio 2022</strong></a> le Entrate chiariscono il <strong>trattamento IVA delle lenti a contatto.</strong></p>
<p>In particolare,<strong>&#xA0;le entrate ritengono che a tutte le lenti a contatto correttive, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve comunque ritenersi applicabile la medesima aliquota del 4 per cento</strong>, ai sensi del n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (si veda anche risposta n.488 del 20 ottobre 2020). Vediamo maggiori dettagli dell'interpello.</p>
<p>L'istante &#xE8; titolare di una <strong>ditta che "progetta, produce e applica lenti a contatto" e cede le lenti "correttive" direttamente al soggetto finale</strong> <strong>spiega&#xA0;</strong>che con l'entrata in vigore il 26 maggio 2021 del Regolamento Europeo 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che abroga la direttiva 93/42/CEE e i relativi decreti legislativi italiani,<strong>&#xA0;&#xE8; stata altres&#xEC; modificata e aggiornata la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), con decreto del Ministero della Salute del 10 novembre 2021.</strong>&#xA0;</p>
<p>L'Istante evidenzia che le lenti a contatto hanno cambiato definizione,&#xA0;</p>
<p>"<em><strong>passando della vecchia categoria Y "supporti o ausili tecnici per persone disabili",</strong></em> <em>gruppo Y21&#xA0;"ausili per comunicazione, informazione e segnalazione",</em> <em>tipo (1) Y2103 "dispositivi ottici correttivi o ausili ottici", tipo (2) Y210309 "lenti a contatto"</em>, <strong>alla nuova categoria aggiunta dall'allegato 2 del DM: Q</strong> <em><strong>"dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria",&#xA0;</strong></em>gruppo Q02 <em>"dispositivi per oftalmologia"</em>, tipo (1) Q0210 <em>"dispositivi ottici correttivi"</em>, tipo (2) Q021004<em>&#xA0;"lenti a contatto" e successivi tipi".</em>&#xA0;</p>
<p>Inoltre la ditta ricorda che l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 - convertito con integrazioni dalla legge 29 luglio 1989, n. 263 - <strong>ha stabilito che <em>"tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento [...]"</em></strong>.&#xA0;</p>
<p>Tale norma &#xE8; stata successivamente trasfusa nel n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72, in base al quale sono soggette all'aliquota del 4 per cento le cessioni di <em><strong>"protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti".&#xA0;</strong></em></p>
<p>Sottolinea, infine, che nel "CND" permane le categorie Y "dispositivi per persone con disabilit&#xE0; non compresi in altre categorie", gruppo Y21 "ausili per comunicazione e gestione delle informazioni", tipo (1) Y2103 "ausili ottici", che sono quindi conformi alle denominazioni presenti nel Decreto IVA.&#xA0;</p>
<p>Pertanto, <strong>chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti sopra indicati, in quanto &#xE8; cambiata la denominazione degli stessi, che hanno perso la definizione di ausili.&#xA0;</strong></p>
<p>Le Entrate ricordano che ai fini del corretto inquadramento merceologico del prodotto in questione, <strong>l'Istante ha acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve "ADM") che</strong>, ..., "in considerazione degli elementi descrittivi forniti, sulla base delle risultanze delle indagini analitiche", <strong>ha ritenuto che</strong> "<strong>la merce in parola possieda caratteristiche tali da poter essere classificata,&#xA0;</strong>nel rispetto delle Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare le regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale: <em><strong>"Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi",&#xA0;</strong></em>in particolare alla voce 9001 <em>"Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente", sottovoce 9001 30 00 - Lenti oftalmiche a conta</em>tto".".</p>
<p>&#xA0;Al riguardo, per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile, si ritiene che la modifica della normativa di settore non faccia comunque venir meno la validit&#xE0; di quanto affermato nella richiamata circolare n. 50 del 1990,<em><strong>&#xA0;secondo cui le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista "sono da considerare quali ausili" in quanto "destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti"</strong></em>.</p>
<p>&#xA0;Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene, pertanto, che a tutte le lenti a contatto correttive, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve comunque ritenersi applicabile la medesima aliquota del 4 per cento, ai sensi del n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (si veda anche risposta n.488 del 20 ottobre 2020)</p> </td>