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<td align="left" class="testo">&#13;
<p>Con <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14407/risposta-266-17052022.pdf&quot; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Risposta a interpello n 266 del 17 maggio 2022</strong></a> le Entrate chiariscono l'ambito di applicazione della <strong>ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri per convegni (art. 23 comma 2 e art. 23 comma 2 lett) c del TUIR.</strong></p>
<p>La societ&#xE0; istante organizza nell'ambito della sua attivit&#xE0;, convegni nel campo sanitario sia in Italia che all'estero.&#xA0;</p>
<p>Essa riferisce che a causa delle restrizioni derivanti dall'epidemia da COVID 19, sempre pi&#xF9; spesso i convegni si svolgeranno a mezzo del canale di internet: per l'intero evento, oppure in parte in presenza ed in parte a mezzo collegamenti video.</p>
<p>Pertanto, <strong>potrebbe verificarsi che:</strong></p>
<ul>
<li>
<strong>alcuni relatori,&#xA0;</strong>sia titolari che non di partita IVA, </li>
<li><strong>non residenti in Italia,&#xA0;</strong></li>
<li>
<strong>effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese&#xA0;</strong>di residenza o collegandosi da un Paese terzo&#xA0;</li>
<li>
<strong>e in tal caso alcuni utilizzeranno anche delle "slide"</strong> o note e lavori simili che saranno <strong>oggetto di cessione alla Societ&#xE0; istante a fronte di un corrispettivo.</strong>
</li>
</ul>
<p><strong>La societ&#xE0; chiede se il predetto corrispettivo assuma rilevanza reddituale in Italia&#xA0;</strong>ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)<strong>&#xA0;e, in tal caso, debba applicare la ritenuta&#xA0;</strong>ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600</p>
<p>Le Entrate specificano che nel caso oggetto dell'interpello, a seguito della richiesta di documentazione integrativa, sono stati forniti alcuni esempi di contratti stipulati dall'Istante con soggetti non residenti nel territorio dello Stato.</p>
<p><strong>L'analisi dei suddetti contratti ha evidenziato che l'obbligo per tutti i relatori che intervengono nei convegni &#xE8; quello di collaborare con l'Istante allo sviluppo di contributi scientifici di alto livello&#xA0;</strong>nelle giornate in cui essi si svolgono <strong>e, di preparare contestualmente del materiale didattico&#xA0;</strong>che rispecchi i messaggi educativi chiave contenuti negli obiettivi di apprendimento per cui lo stesso &#xE8; stato indetto.</p>
<p>Inoltre, i<strong>&#xA0;relatori sono chiamati a esporre il loro materiale</strong> (studi, casi clinici, articoli, etc.)<strong>&#xA0;attraverso:</strong></p>
<ul>
<li><strong>interventi di video lettura in cui commentano quanto elaborato&#xA0;</strong></li>
<li><strong>oppure esponendo la propria relazione.&#xA0;</strong></li>
</ul>
<p><strong>A fronte del loro intervento, gli stessi percepiscono un compenso&#xA0;</strong>onnicomprensivo; <strong>inoltre, pu&#xF2; succedere come prospettato che per gli eventi organizzati in Italia in sede fissa, sia previsto l'intervento in presenza sul territorio italiano del relatore</strong> e la proiezione delle proprie slide (gi&#xE0; acquistate in precedenza dall'Istante).&#xA0;</p>
<p>In appendice ad ogni contratto, <strong>&#xE8; previsto espressamente che i relatori sottoscrivano un modulo in cui dichiarano di cedere i loro elaborati/slide alla Societ&#xE0; istante e che la stessa possa farne uso attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori.&#xA0;</strong></p>
<p>Il dubbio interpretativo prospettato dall'Istante riguarda la possibilit&#xE0; che il materiale prodotto dal relatore possa assumere rilevanza in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir.&#xA0;</p>
<p>Le Entrate dalla analisi di tutta la documentazione fornita, ritengono che <strong>i relatori non diffondono un know-how, ma piuttosto forniscono una prestazione&#xA0;</strong><strong>professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un'attivit&#xE0; di lavoro autonomo&#xA0;</strong>(anche occasionale) <strong>prestata da soggetti non residenti</strong>.&#xA0;</p>
<p>Ci&#xF2; posto, <strong>si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attivit&#xE0; sul territorio italiano.</strong></p> </td>