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E' stato pubblicato in GU di ieri 17 maggio e in vigore da oggi il DL n 50 noto come Decreto Aiuti con varie misure a sostegno dell'economia.

In merito alle imprese direttamente colpite dalla crisi Ucraina è stato istituito il Fondo con sostegni richiedibili a certe condizioni, vediamo quali. 

Fondo per imprese danneggiate dalla crisi Ucraina

Su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, sono beneficiarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale
  • il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019
  •  ovvero, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021 hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. 

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi caratteristici

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra: 

  • l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.05.2022; 
  • e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
    •  60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro,
    • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro,
    • per le imprese costituite dal 01.01.2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.

I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite: 

  • le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del decreto medesimo, 
  • nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.