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<p><strong>Entro il&#xA0;</strong> 28 febbraio 2022 i soggetti che <strong>hanno intrapreso nel 2021 una nuova attivit&#xE0; d&#x2019;impresa &#xA0;in regime fiscale forfettario per la quale intendono beneficiare nel 2021 del &#xA0;"regime contributivo agevolato"&#xA0;</strong>devono comunicare la propria adesione, &#xA0;come prescritto nella <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/11445/circolare-inps-del-10022015-29…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><u>circolare Inps n. 29/15, paragrafo 3</u></a>, tramite la compilazione del <strong>modello telematico</strong> appositamente predisposto all&#x2019;interno del <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50241&quot; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><u>Cassetto per Artigiani e Commercianti</u></a> al seguente indirizzo internet: <em>www.inps.it &#x2013; Servizi Online &#x2013; Elenco di tutti iservizi &#x2013; Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti &#x2013; Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 &#x2013; Adesione</em>. &#xA0;Riepiloghiamo di seguito i principali aspetti dela regime agevolato per i forfettari</p>
<h2>Regime contributivo agevolato &#xA0;forfettari artigiani e commercianti</h2>
<p>Si ricorda che &#xA0;il <strong>regime fiscale forfetario</strong>&#xA0; isituito dalla L. 190/2014, prevede per gli iscritti alle <strong>gestioni speciali artigiani e commercianti che svolgono attivit&#xE0; di impresa, &#xA0;con ricavi non superiori a 65mila euro&#xA0;</strong>un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "<strong>regime contributivo agevolato</strong>".</p>
<p>L&#x2019;agevolazione consiste in una <strong>riduzione della contribuzione pari al 35%,</strong> sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.</p>
<p><strong>I soggetti che hanno intrapreso nel 2021 &#xA0;una nuova attivit&#xE0; d&#x2019;impresa</strong> per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato, devono comunicare la <strong>propria adesione entro il termine perentorio del &#xA0;prossimo lunedi 28 febbraio 2022 .</strong></p>
<p><strong>Chi ha gi&#xE0; aderito l'anno scorso non deve rinnovare l'opzione : il&#xA0;</strong> contributivo agevolato <strong>si applicher&#xE0; nel 2022</strong> infatti ai soggetti gi&#xE0; beneficiari &#xA0;ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l&#x2019;anno 2022, a meno che non ne abbiano &#xA0;fatta espressa rinuncia.</p>
<p>Anche la rinuncia, nelcaso si verifichi uno scostamento dalla soglia di &#xA0;ricavi &#xA0;prevista , va effettuata entro il 28 febbraio 2022.</p>
<h2>Incompatibilit&#xE0; con la riduzione contributiva pensionati&#xA0;</h2>
<p>I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato non possono usufruire anche della riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con pi&#xF9; di 65 anni (art. 59 &#xA0;comma 15 della L. 449/1997).</p>
<p>Nella circolare 29/2015 l'INPS ha chiarito che, la riduzione contributiva &#xA0;del 50% potr&#xE0; essere nuovamente accordata nel caso in cui il titolare &#xA0;di pensione, over 65, esca dal regime agevolato. In tal caso il &#xA0;beneficio sar&#xE0; concesso con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta.&#xA0;</p>
<h2><strong>Regime agevolato e accredito &#xA0;ai fini previdenziali&#xA0;</strong></h2>
<p>Vale la pena segnalare che il versamento di contributi ridotti comporta comunque &#xA0;anche un ridotto accredito ai fini previdenziali , come per la Gestione separata Lo prevede &#xA0;infatti l'art. 2 comma 29 della legge &#xA0;335/1995 di riforma del sistema pensionistico, citato nella norma istitutiva del regime forfettario, &#xA0; che recita: "H<em>anno diritto all'accreditamento di &#xA0;tutti &#xA0;i &#xA0;contributi &#xA0;</em><em>mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento &#xA0;i soggetti che abbiano &#xA0;corrisposto &#xA0;un &#xA0;contributo &#xA0;di &#xA0;importo &#xA0;non &#xA0;inferiore a &#xA0;quello &#xA0;calcolato &#xA0;sul &#xA0;minimale &#xA0;di &#xA0;reddito 8...) &#xA0; In &#xA0;caso &#xA0;di &#xA0;contribuzione &#xA0;annua &#xA0;inferiore &#xA0;a &#xA0;detto &#xA0;importo, &#xA0;i &#xA0;mesi &#xA0;di &#xA0;assicurazione &#xA0; da &#xA0;accreditare &#xA0;sono &#xA0;ridotti &#xA0;in &#xA0;proporzione &#xA0;alla &#xA0;somma &#xA0;versata."</em></p>
<p>Questo significa in sostanza che &#xA0;se i contributi complessivamente versati , per effetto della riduzione non raggiungono il minimale previsto &#xA0;non si avr&#xE0; diritto all'attribuzione &#xA0;di un anno di contributi ai fini della pensione &#xA0;ma &#xA0;solo al numero di mesi che risultano coperti dall'importo ridotto . &#xA0;Considerando solo la riduzione del 35% del minimale si ha un valore di &#xA0;7 mesi di contribuzione valida invece che 12 .</p>
<p>Quindi andra valutato, specialmente &#xA0;in un ottica di lungo termine se la richiesta di riduzione &#xE8; conveniente, sulla base della situazione soggettiva del contribuente (contribuzione complessiva, anche sulla quota eccedente, et&#xE0;, prospettiva di eventuali versamenti volontari ecc.)</p>
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