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<td align="left" class="testo">&#13;
<p>Con<a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14409/circolare-14-17-5-22-crediti-di…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>&#xA0;Circolare n 14/E del 17 maggio 2022</strong></a> l'Agenzia delle Entrate pubblica un ampio commento alle novit&#xE0; fiscali della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 <strong>Legge di bilancio 2022 con attenzione ai crediti d&#x2019;imposta.</strong></p>
<p>Come sinteticamente riportato sul relativo comunicato stampa di ieri della stessa Agenzia, <strong>i chiarimenti riguardano:</strong></p>
<ul>
<li>
<strong>dal credito d&#x2019;imposta per investimenti in beni strumentali nuovi&#xA0;</strong>al credito d&#x2019;imposta in ricerca e sviluppo,&#xA0;</li>
<li>dal tax credit librerie al bonus acqua potabile.</li>
</ul>
<p>Soffermandoci sul <strong>credito di imposta per investimenti in beni strumentali,&#xA0;</strong>vediamo la sintesi delle considerazioni del documento di prassi delle Entrate.</p>
<h2>Credito di imposta investimenti beni strumentali: quadro di sintesi delle norme</h2>
<p>L''agenzia intanto ricorda che il comma 44 della <strong>legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d&#x2019;imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi,</strong><strong>&#xA0;limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese,&#xA0;</strong><strong>secondo il modello &#x201C;Industria 4.0&#x201D;.&#xA0;</strong></p>
<p>Al fine di un inquadramento generale della disposizione, si ritiene utile ricordare che l&#x2019;articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d&#x2019;imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall&#x2019;articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020, il quale, a sua volta, aveva gi&#xE0; sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come &#x201C;super&#x201D; e &#x201C;iper&#x201D; ammortamento.</p>
<p>In sintesi, <strong>in base alla normativa recata dalla citata legge di bilancio 2021,</strong></p>
<ul>
<li>
<strong>alle imprese che</strong>, <strong>a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022</strong> (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione),&#xA0;</li>
<li>
<strong>effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello &#x201C;Industria 4.0&#x201D;&#xA0;</strong>(inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito: &#x201C;beni materiali e immateriali 4.0&#x201D;),&#xA0;</li>
<li>
<strong>&#xE8; riconosciuto un credito d&#x2019;imposta alle condizioni e nelle misure stabilite</strong> nei commi 1056, 1057 e 1058 dell&#x2019;articolo 1 della predetta legge di bilancio 2021.&#xA0;</li>
</ul>
<p>Per gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale e aventi ad oggetto beni strumentali &#x201C;ordinari&#x201D; il credito d&#x2019;imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.&#xA0;</p>
<p>I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo sono stati forniti con la circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, cui si rinvia per approfondimento.</p>
<h2>Credito di imposta investimenti beni strumentali: le novit&#xE0; commentate dalle entrate</h2>
<p>Ci&#xF2; premesso,<strong>&#xA0;la lettera a) del comma 44 della legge di bilancio 2022 dispone,</strong> con riferimento al comma 1051 dell&#x2019;articolo 1 della legge di bilancio 2021, la soppressione delle parole &#xAB;<em>e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione&#xBB; e la sostituzione delle parole &#xAB;commi da 1052 a 1058&#xBB;&#xA0;</em>con le parole <em>&#xAB;commi da 1052 a 1058- ter&#xBB;.</em>&#xA0;</p>
<p>In tal modo, <strong>si determina l&#x2019;eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d&#x2019;imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite&#xA0;</strong>nei successivi commi, <strong>in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.&#xA0;</strong></p>
<p>L'agenzia specifica che la modifica in questione &#xE8; finalizzata a coordinare il testo delle norme agevolative alla rimodulazione temporale disposta dalle successive lettere da b) a d) del comma 44 in esame.&#xA0;</p>
<p>La sostituzione, al comma 1051, delle parole &#xAB;commi da 1052 a 1058&#xBB; con le parole &#xAB;commi da 1052 a 1058-ter&#xBB; &#xE8;, invece, funzionale all&#x2019;aggiornamento dei riferimenti normativi in cui la disciplina agevolativa in argomento si estrinseca alla luce delle modifiche stabilite dalla legge di bilancio 2022.</p>
<p>La successiva lettera b) del comma 44 prevede l&#x2019;introduzione, dopo il comma 1057 dell&#x2019;articolo 1 della legge di bilancio 2021, del comma 1057-bis, che, <strong>con riferimento ai beni strumentali nuovi indicati nell&#x2019;allegato A annesso alla l. n. 232 del 2016</strong> (cc.dd. beni materiali 4.0), <strong>reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1&#xB0; gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,</strong> ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.&#xA0;</p>
<p>Pi&#xF9; precisamente,<strong>&#xA0;alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell&#x2019;arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma,&#xA0;</strong><em>&#xAB;il credito d&#x2019;imposta &#xE8; riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro&#xBB;</em></p>
<p>Ci&#xF2; posto, si rileva che la formulazione letterale del comma 1057-bis, che in un&#x2019;unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell&#x2019;allegato A effettuati nel periodo dal 1&#xB0; gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026), potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.</p>
<p><strong>Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all&#x2019;agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.</strong>&#xA0;</p>
<p>Depone in tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti de quibus sono stati illustrati in un&#x2019;apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025).&#xA0;</p>
<p>In tal senso <strong>si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell&#x2019;allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualit&#xE0; e non all&#x2019;intero triennio.</strong></p>
<p>Con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell&#x2019;allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni immateriali 4.0), la lettera c) del comma 44 della legge di bilancio 2022 prevede la sostituzione del comma 1058 dell&#x2019;articolo 1 della legge di bilancio 2021 nei termini di seguito riportati: &#xAB;<em>Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell&#x2019;allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d&#x2019;imposta &#xE8; riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all&#x2019;utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette &#x201C;di cloud computing&#x201D;), per la quota imputabile per competenza&#xBB;.&#xA0;</em></p>
<p><strong>La disposizione conferma le percentuali agevolative nonch&#xE9; il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell&#x2019;agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023&#xA0;</strong>(in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altres&#xEC;, che il limite massimo ivi previsto &#xE8; annuale.</p>
<p>Si rimanda alla Circolare ADE per la lettura integrale dei chiarimenti</p> </td>