<td align="left" class="testo">
<p>Con la pubblicazione in GU, <strong>da ieri 18 maggio è entrato in vigore il </strong><a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14348/decreto-legge-del-17052022-50.p…; target="_blank"><strong>DL n 50</strong></a> con novità anche per il <strong>superbonus relativo alle villette.</strong></p>
<p>Con l'art 14 si recano <strong><em>modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.</em></strong></p>
<p>In particolare, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8 -bis ,il secondo periodo è sostituito dal seguente: "<em>Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo."</em></p>
<p>Pertanto fermo restando l’ambito temporale applicativo del superbonus che riguarda come base le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, <strong>per le persone fisiche che,</strong> al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,<strong> eseguono interventi su edifici unifamiliari, </strong>oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” in edifici plurifamiliari:</p>
<ul class="decimal_type">
<li><strong>le spese agevolate al 110% possono essere sostenute fino al 31 dicembre 2022 </strong></li>
<li><strong>a condizione che alla data del 30 settembre 2022 </strong></li>
<li><strong>i lavori sono stati effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. </strong></li>
</ul>
<p>Sempre in tema di villette e superbonus ricordiamo anche che per il calcolo della soglia occorre fare riferimento a un chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate che in una faq pubblicata sul proprio sito ha richiamato un interpello precedente su argomento analogo il n. 791 del 2021. </p>
<p>Il non raggiungimento della soglia comporta che il 110% si applicherà soltanto ai pagamenti effettuati entro il 30 giugno <strong>(data posticipata al 30 settembre), </strong>mentre i successivi godranno delle altre detrazioni edilizie 50% o 65%</p>
<p>Si riporta la faq integrale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>“<strong>D: </strong>Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all'intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati? </p>
<p><strong>R:</strong>La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. </p>
<p>In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. </p>
<p>In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.”</p>
<p> </p> </td>