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<td align="left" class="testo">&#13;
<p>Con la pubblicazione in GU, <strong>da ieri 18 maggio &#xE8; entrato in vigore il&#xA0;</strong><a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14348/decreto-legge-del-17052022-50.p…; target="_blank"><strong>DL n 50</strong></a> con novit&#xE0; anche per il <strong>superbonus relativo alle villette.</strong></p>
<p>Con l'art 14 si recano <strong><em>modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l&#x2019;efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.</em></strong></p>
<p>In particolare, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#x2019;articolo 119, comma 8 -bis ,il secondo periodo &#xE8; sostituito dal seguente: "<em>Per gli interventi effettuati su unit&#xE0; immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell&#x2019;intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente&#xA0;articolo."</em></p>
<p>Pertanto fermo restando l&#x2019;ambito temporale applicativo del superbonus che riguarda come base le spese sostenute dal 1&#xB0; luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, <strong>per le persone fisiche che,</strong> al di fuori dell&#x2019;esercizio di attivit&#xE0; di impresa, arti e professioni,<strong>&#xA0;eseguono interventi su edifici unifamiliari, </strong>oppure su unit&#xE0; immobiliari &#x201C;indipendenti e autonome&#x201D; in edifici plurifamiliari:</p>
<ul class="decimal_type">
<li><strong>le spese agevolate al 110% possono essere sostenute fino al 31 dicembre 2022&#xA0;</strong></li>
<li><strong>a condizione che alla data del 30 settembre 2022&#xA0;</strong></li>
<li><strong>i lavori sono stati effettuati per almeno il 30% dell&#x2019;intervento complessivo.&#xA0;</strong></li>
</ul>
<p>Sempre in tema di villette e superbonus ricordiamo anche che per il calcolo della soglia occorre fare riferimento a un chiarimento fornito dall&#x2019;agenzia delle entrate che in una faq pubblicata sul proprio sito ha richiamato un interpello precedente su argomento analogo il n. 791 del 2021.&#xA0;</p>
<p>Il non raggiungimento della soglia comporta che il 110% si applicher&#xE0; soltanto ai pagamenti effettuati entro il 30 giugno <strong>(data posticipata al 30 settembre),&#xA0;</strong>mentre i successivi godranno delle altre detrazioni edilizie 50% o 65%</p>
<p>Si riporta la faq integrale pubblicata sul sito dell&#x2019;Agenzia delle Entrate.&#xA0;</p>
<p>&#x201C;<strong>D:&#xA0;</strong>Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unit&#xE0; unifamiliari ai sensi dell&#x2019;articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada &#x201C;commisurata all'intervento complessivamente considerato&#x201D; (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?&#xA0;</p>
<p><strong>R:</strong>La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all&#x2019; applicazione del comma 8-bis dell&#x2019;articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all&#x2019;ampliamento temporale dell&#x2019;agevolazione in taluni casi specifici.&#xA0;</p>
<p>In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attivit&#xE0; d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unit&#xE0; immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in compropriet&#xE0; da pi&#xF9; persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ci&#xF2; a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.&#xA0;</p>
<p>In tale contesto &#xE8; stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell&#x2019;articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.&#x201D;</p>
<p>&#xA0;</p> </td>