Appalti – Responsabilità solidale dell’appaltatore per gli adempimenti fiscali e previdenziali
News del:
02/05/2012
Il Decreto legge semplificazioni n. 16 del 2012, tra le varie novità, all’art. 2, comma 5 bis, convertito in legge, modificando il comma 28 dell’art. 35 del DL 223/2006, prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.