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Fisco e Tasse

2023-05-16

730/2023: come indicare il bonus barriere architettoniche

E' entrata nel vivo la campagna dei dichiarativi 2023.

In particolare in merito ai contribuenti che utilizzano il Modello 730 ricordiamo che con Provvedimento n 34545 del 6 febbraio le Entrate hanno approvato il nuovo modello con le relative istruzioni.

Attenzione al fatto che, la dichiarazione quest'anno andrà presentata entro il 2 ottobre perchè il 30 settembre termine ordinario cade di sabato: Scarica qui modello e istruzioni

Tra le novità, nel 730/2023 si segnalano le detrazioni per le spese sostenute per eliminazione delle barriere architettoniche (Per approfondimenti sul bonus leggi anche: Eliminazione barriere architettoniche: proroga al 31 dicembre 2025.

Dal 1° gennaio 2022, infatti, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio da indicare nel Quadro E della dichiarazione. Vediamo come.

Eliminazione barriere architettoniche: come indicare le spese nel 730/2023

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. 

Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2023, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”. 


In particolare, nella colonna 2 dei righi E41-E43 devono essere indicati i codici:

  • "20" per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11);
  • ‘21’ spese sostenute dal1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

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