Salta al contenuto principale
Logo Studio Tributario Associato Sabatino
  • Lo Studio
    • Struttura
    • Filosofia
    • Missione
    • Organigramma
  • Contatti
  • Servizi
    • Imprese
    • Privati
  • News
    • Ultime news
    • Brevi dallo Studio
  • Documenti
    • Modulistica
    • DOMANDE FREQUENTI AL COMMERCIALISTA
    • Glossario
    • Link utili
  • Scadenzario
  • Consulenza on-line
  • Lavora con noi
  • Newsletter

Adeguamento luoghi di lavoro: istituito il codice tributo per utilizzo credito di imposta

News del: 
2021-01-12

Con Risoluzione n 2/E dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo "6918" denominato "credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro-articolo 120 del decreto-legge 1 maggio 2020 n 34"
La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
L’art 120 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni riconosce a determinati contribuenti un credito di imposta:

  1. pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
  2. fino a un massimo di 80.000 euro,

a certe condizioni.
Con il Provvedimento del 10 luglio 2020 come modificato dal recente Provvedimento dell’8 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito di imposta in oggetto:

  • i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro;
  • il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta  ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (ex art 17 DLgs  9 luglio 1997, n. 241)
  • in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, entro il 30 giugno 2021 (ai sensi dell’articolo 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241)
  • ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Si precisa che il provvedimento dell'8 gennaio si è reso necessario per introdurre le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021
Per approfondimenti si legga Credito di imposta spese di sanificazione fruibile fino al 30.06: le istruzioni aggiornate

Lingue

  • Italiano
  • English

Lingue

Tweet
Iscriviti alla newsletter
  • Riforma fiscale: un nuovo scaglione per l’IRPEF e abolizione dell’IRAP Continuano i lavori sulla riforma fiscale: anche i Commercialisti, dopo il direttore dell’...
  • Rottamazione cartelle: nuovo piano di rientro sul 2019 senza pagare il pregresso I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti, con...
  • IRAP: l'autonoma organizzazione per i medici va valutata di caso in caso Secondo la Corte di Cassazione non si può accogliere la tesi di inapplicabilità...
  • Assunzioni agevolate Decreto Agosto: INPS blocca gli Uniemens Il decreto Agosto  n. 104 2020 aveva  introdotto per fronteggiare l'emergenza economica...
  • Crediti formativi commercialisti: prorogato al 28 febbraio l'invio dell'autocertificazione Con informativa n 9 pubblicata il giorno 25 gennaio il CNDCEC informa i Presidenti dei consigli...
  • Iva agevolata: spetta anche per i beni accessori ai dispositivi anti covid Con Risposta a interpello n 56 del 25 gennaio  l'Agenzia delle entrate affronta un...
  • Superbonus 2021: l’importanza del tetto nell’intervento trainante Il tetto di un edificio costituisce la sommità dello stesso e come spesso accade esso...
  • RUNTS: ottenimento personalità giuridica con l'iscrizione al registro Il Cosiglio Notarile di Milano con la massima n 5 del 12 gennaio 2021 pubblicata sul proprio sito...
Follow us on Twitter
Follow us on LinkedIn
Follow us on Facebook
Follow us on Google +
Follow us on YouTube

 

Copyright © 2018 Studio Tributario Associato Sabatino | P. IVA: 04203430014 | Contatti
Privacy Policy e Cookie Policy | Condizioni d'uso
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Powered by Logo Archibuzz English translation by Logo Bservice