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Fisco e Tasse

2023-02-15

Agevolazione prima casa: le novità del Milleproroghe

Un emendamento approvato al Decreto Milleproroghe in dirittura di arrivo per la conversione in legge prevede novità sull'agevolazione per l'acquisto della prima casa.

In particolare, l’articolo 3, comma 10-quinquies, sospende i termini previsti per:

  • l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro per l’acquisto della prima casa 
  • nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto - entro un anno dall’alienazione della precedente - di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

Vediamo il dettaglio.

La disposizione in esame, sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per:

  • gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 
  • e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Si segnala che le norme contenute nella nota II-bis prevedono alcuni termini volti a disciplinare l’agevolazione in esame in particolare viene stabilito che:

  • per usufruire di questo beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
  • in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte;
  • l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
  • l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.

Pertanto, a seguito della sospensione:

  • il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182)
  • il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;
  • allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

Infine, la norma di cui si tratta, sospende il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. 

Nello specifico si tratta della disposizione che prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla sopra citata nota II-bis è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Attenzione al fatto che, sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis e del termine di cui al menzionato articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

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