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Parlamento Italiano

2022-07-07

ASD, SSD enti sportivi: i contributi slittano al 30 novembre

Il DL 17/2022 (DL “Energia e appalti”), aveva previsto  un ampliamento della  sospensione dei versamenti fiscali e contributivi che era stata disposta dalla legge 234 2021 (legge di bilancio 2022) per federazioni, associazioni e società sportive  (v sotto le istruzioni precedenti).

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO 2022

E' in arrivo con la conversione in legge del decreto Aiuti (50-2022) una nuova proroga dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi con scadenza 30 novembre 2022.

La bozza della legge di conversione,con le modifiche approvate in Commissione e  di cui domani si apre la discussione in Aula , prevede infatti :

"all’articolo 39:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive incorso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre

2021, n. 234, come prorogati dall’articolo 7, comma 3-ter, del decretolegge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non  si fa luogo al rimborso di quanto già versato ».

L'approvazione della legge di conversione è attesa entro il 16 luglio (ma potrebbe arrivare anche prima vista la  richiesta di fiducia del Governo di ieri) 

Su questo punto non si dovrebbero essere sorprese. In attesa di conferma ufficiale rivediamo nel dettaglio  la disposizione precedente .

Sospensione versamenti INPS e INAIL per il settore sportivo

Erano stati sospesi con l’art. 1 comma 923 della L. 234/2021:

  •  i  versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  • adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  • versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

ATTENZIONE non beneficiano della sospensione i versamenti:

- relativi all’IRAP (non essendo quest’ultima un’imposta sui redditi);

- dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione), nonché i versamenti  legati a ravvedimento operoso

La conversione in legge del decreto  17 ha anche previsto  che la ripresa dei versamenti sospesi debba avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022 previsto dalla legge di bilancio) oppure
  •  con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre  cui si aggiunge  un ultima rata il 16  dicembre 2022  per l'ulteriore 50%.  

In merito  era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 3 del 4 febbraio 2022, precisando come nella sospensione rientrino solamente i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione nei termini delle scadenze ordinarie. Inoltre, possono essere oggetto della sospensione anche le rate relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell’applicazione della sospensione disposta dal DL 18/2020 e dalla L. 178/2020.

Infine si ricorda che  anche i versamenti e adempimenti INAIL  per gli stessi soggetti erano stati sospesi dalla legge di bilancio. Le istruzioni sono state fornite con la circolare  n. 8/2022  e con la circolare n. 23 del 30 maggio sulle novità della conversione del DL 17 2022.

Istruzioni INPS  per la ripresa dei versamenti previdenziali

Inps ha pubblicato nella circolare 64/2022 del 30 maggio, le istruzioni  operative sulla sospensione e ripresa di adempimenti e versamenti contributivi previsti dalla legge di bilancio eprorogsti  dal decreto 17 2022  fino al 31 luglio 2022 .

L'istituto comunica in particolre che:

  1.   le imprese che intendono avvalersi della sospensione saranno segnalate alla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento dello sport che potrà verificare  la presenza dei  requisiti richiesti dalla norma. 
  2. rientra nella sospensione anche la contribuzione dovuta a titolo di Tfr al Fondo di tesoreria (per maggiori dettagli v. circolare Inps 52/2020).

La ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali,  come anticipato anche dall'Agenzia, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, 

  • entro il 31 agosto 2022  con :
    • versamento in un'unica soluzione  oppure
    • versamento della prima di  4 rate  mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
  • utilizzando il modello F24   con codice contributo DSOS oppure CXX/C10 in caso di lavoratori parasubordinati.

Compilazione Uniemens

L'istituto informa in primo luogo che in caso di invio di flussi uniemens  relativi al periodo dicembre 2021 - aprile 2022  in assenza di versamento (totale o parziale), le imprese che intendono avvalersi della sospensione devono inviare  entro il  30 giugno 2022, un flusso di variazione della denuncia aziendale valorizzando il codice N979 con l'importo oggetto di sospensione.

Le imprese autorizzate a beneficiare della sospensione riceveranno dall'Inps il codice autorizzazione "7M", mentre nei periodi oggetto di sospensione i flussi uniemens dovranno contenere nell'elemento CausaleACredito il codice di nuova istituzione "N979" .

L'importo dei contributi sospesi va indicato nell'elemento SommeACredito.

Per i lavoratori parasubordinati va utilizzato  il codice "38" all'interno del CodiceCalamità del collaboratore.

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