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INPS

2023-01-26

Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

 Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dall decreto Aiuti ter 144-2022 

Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato - anche del settore agricolo -  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

 Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre , cosi come  i  lavoratori dipendenti c dai propri datori di lavoro. 

La domanda come di consueto va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID-CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati

Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

  •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
  • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
  • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
  • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produce vaun possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

Bonus 150 euro: quando viene pagato

INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

  •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
  • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
  • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022;
  •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
  • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

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