Salta al contenuto principale

Fisco e Tasse

2023-05-30

Bonus asili Cassa Commercialisti: domande dal 1 agosto 2023

Dal 1 agosto al 31 ottobre 2023 è possibile presentare la domanda di contributo alle spese per asili nido e scuole infanzia per i figli dei Commercialisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.

Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: che cos'è

Il Bonus asili e scuola infanzia è un contributo di partecipazione alle spese sostenute per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia dei figli dei Commercilisti iscritti alla cassa (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi)

Il contributo riguarda le spese dell'anno educativo dal 01/09/2022 al 31/07/2023, la cui disciplina viene fissata dal Consiglio di Amministrazione con specifico bando 2023 approvato in data 5 aprile 2023.

Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: chi può averlo al bando

Ai fini della richiesta del bonus, gli iscritti alla Cassa devono aver dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2021 (dichiarazione 2022), non superiore a Euro 30.000.

Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.

Il rimborso spettante è pari alla spesa sostenuta e documentata, fino a un importo massimo di Euro 1.000 per ogni figlio. 

L'istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia non inferiore a Euro 200.

Nel caso il totale dei rimborsi richiesti superasse lo stanziamento dell'anno, pari a Euro 2.000.000, il rimborso sarà riconosciuto in misura proporzionale.

Nel caso in cui la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: presenta la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio DAS che sarà disponibile tra i Servizi online dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023.

Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio per il quale si richiede il rimborso.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità la seguente documentazione: 

  • documento di identità in corso di validità. 
  • ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno:
    • a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio; 
    • b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di un asilo nido nell’anno educativo dal 1/9/2022 al 31/7/2023. Qualora le informazioni di cui alla presente lett. b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentato, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio. È sufficiente allegare il numero di ricevute di pagamento la cui somma concorre al raggiungimento dell’importo massimo erogabile di cui all’art. 2, comma 1.

Nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all’emissione o che rimandano a pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario, è necessario allegare anche la documentazione dimostrativa del pagamento stesso.

Altre news



Fisco e Tasse

2024-04-23

Con Risposta n 95/2024 le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alla vendita di lettiere per gatti. L'istante è una S.p.A., società…

Fisco e Tasse

2024-04-23

Il Dlgs sulle successioni e donazioni, approvato in via preliminare dal CdM n 76, secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (…

Fisco e Tasse

2024-04-23

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe discutere oggi in esame preliminare uno schema di DLgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires. Non risulta ancora l'ordine del giorno…