2023-02-16
Bonus carburante: come indicarlo nella CU
Il modello della Certificazione Unica 2023 per i redditi conseguiti nel 2022 è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 17 gennaio 2023 che contiene anche le relative istruzioni . Si ricorda che il termine per linvio telematico all'Agenzia e per la consegna al lavoratore è fissato
- al 16 marzo 2023, o
- al 31 ottobre solo per i casi di certificazioni relative a redditi esenti o non dichiarabili.
L'Agenzia ha anche reso disponibile il software di compilazione e controllo.
Tra le novità principali di quest'anno si segnala il capitolo relativo ai valori di "fringe benefit" esenti IRPEF da riportare ai punti
- PUNTO 474 “Erogazioni in natura” per i fringe benefits come definiti dal art 51 comma 3 del TUIR , con limite innalzato però a 3000 euro dal DL 115 2022 e che può comprendere le somme erogate o rimborsate al dipendente per il pagamento di utenze domestiche (DL 176 2022) e
- PUNTO 475, riguardante il c.d. “bonus carburante”. Questo beneficio introdotto dall'art 2 del DL 21 2022 8e rinnovato per il 2023 dal dl 5 2023), prevede la possibilità di erogazioni dai datori di lavoro dirette o con titoli fino a 200 euro per lavoratore per l'acquisto di benzina gasolio gpl , gas metano, ricariche per auto elettriche, ugualmente esenti ai fini fiscali..
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022 ha specificato che nell’ipotesi in cui il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi il valore di 3.000 euro (o di 200 euro per quanto riguarda i bonus carburante), l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Giova sottolineare che il valore dei beni o servizi in natura o del bonus carburante erogati in sostituzione del premio di risultato vanno indicati:
- sia nella casella 474/475
- che nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato.
Le istruzioni dell'Agenzia per la compilazione della Certificazione Unica 2023 ricordano che il sostituto d’imposta è tenuto sempre a verificare per ciascun lavoratore l’eventuale superamento dei limiti previsti in relazione a possibili ulteriori rapporti di lavoro.
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