2023-02-16

Bonus carburante: come indicarlo nella CU

Il modello della Certificazione Unica 2023 per i redditi conseguiti nel 2022  è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 17 gennaio 2023 che contiene anche le relative istruzioni . Si ricorda che il termine per linvio telematico all'Agenzia e per la consegna al lavoratore è fissato

  • al 16 marzo  2023,  o 
  • al 31 ottobre solo per i casi di certificazioni relative a redditi esenti o non dichiarabili.

L'Agenzia ha anche reso disponibile il software di compilazione e controllo.

Tra le novità principali di quest'anno si segnala il capitolo relativo ai  valori di "fringe benefit" esenti IRPEF  da riportare ai punti  

  • PUNTO 474  “Erogazioni in natura”    per i fringe benefits come definiti dal art 51 comma 3 del TUIR , con limite innalzato però a 3000 euro dal DL 115 2022  e  che può comprendere le somme erogate o rimborsate al dipendente per il pagamento di utenze domestiche (DL 176 2022) e 
  • PUNTO 475, riguardante il c.d. “bonus carburante”. Questo beneficio introdotto dall'art 2 del DL 21 2022  8e rinnovato per il 2023 dal dl 5 2023),  prevede la possibilità di erogazioni dai datori di lavoro dirette o con titoli  fino a 200 euro per lavoratore per l'acquisto di benzina gasolio gpl , gas metano, ricariche per auto elettriche, ugualmente esenti ai fini fiscali..

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022  ha specificato che  nell’ipotesi in cui il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi il valore di 3.000 euro (o di 200 euro per quanto riguarda i bonus carburante), l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Giova sottolineare che il valore dei beni o servizi in natura o del bonus carburante  erogati in  sostituzione del premio di risultato  vanno indicati:

  •  sia nella casella 474/475  
  • che nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato.

 Le istruzioni  dell'Agenzia per la compilazione della Certificazione Unica 2023 ricordano che  il sostituto d’imposta è tenuto sempre a verificare  per ciascun lavoratore l’eventuale superamento dei limiti previsti  in relazione a possibili ulteriori  rapporti di lavoro. 

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