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Copie documenti registro imprese: le modalità di rilascio

 Con decreto del 24 febbraio 2022 pubblicato in GU n 115 del 18 maggio il MISE stabilisce le modalità di rilascio di copie e estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico.

In particolare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti  di documenti e informazioni detenuti dagli  uffici  del  registro  delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso  registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. 

Le copie e gli estratti sono  rilasciati,  ai sensi e per gli effetti di  cui  agli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82,  ed  in  conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate da AGID ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto:

a) come copia informatica di documento analogico;

b) come copia per immagine su supporto informatico  di  documento analogico;

c) come copia informatica di documento informatico;

d) come duplicato informatico.
Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie  e sugli estratti è apposta, per le finalità, la seguente dichiarazione: 

«Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  novembre 2021, n.183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati».
Il documento informatico recante la copia o l'estratto è sottoscritto  con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante  invio al domicilio digitale da questi  indicato al momento  dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico. 

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