Credito d'imposta formazione 4.0: incremento delle aliquote nel decreto Aiuti
Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate alla creazione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Bonus Formazione 4.0 di cui all'art. 1, comma 211 della Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020) sono incrementate e passano:
- per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro,
- per le medie imprese, dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro,
a condizione che:
- le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 17 giugno 2022;
- e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
E' quanto prevede l'articolo 22, comma 1, del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") pubblicato in GU n.114 del 17.05.2022.
In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:
Tipologia di impresa
Aliquota credito d'imposta
piccole imprese*
70% delle spese ammissibilinel limite massimo annuale di 300 mila euroal verificarsi delle condizioni di cui sopra
medie imprese**
50% delle spese ammissibilinel limite massimo annuale di 250 mila euroal verificarsi delle condizioni di cui sopra
grandi imprese
30% delle spese ammissibilinel limite massimo annuale di 250 mila euro
*con riferimento ai progetti di formazione avviati dal 19 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, la misura del credito d'imposta è diminuita al 40%.**con riferimento ai progetti di formazione avviati dal 19 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, la misura del credito d'imposta è diminuita al 35%.
Attività di formazione ammissibili
Come specificato dal Mise, ricordiamo che le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.