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Fisco e Tasse

2022-09-19

Credito IMU Turismo: ecco il modello e le istruzioni per l'autodichiarazione

Con il Provvedimento n 326194 del 16 settembre 2022  adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto, le Entrate definiscono le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta IMU in favore del comparto turistico. 

Con il provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello denominato 7 “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni. 

In particolare, viene previsto che l’Autodichiarazione è inviata, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

Ricordiamo che in data 21 giugno è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.

In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese del comparto turistico.

In particolare alle:

  • imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
  • nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

è riconosciuto un credito di imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:

  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
  • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate 
  • e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. 

L’articolo 22 richiama i soggetti proprietari degli immobili precisando che gli stessi debbano essere anche i gestori diretti dell’attività.

Si precisa, inoltre che, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. 

Le disposizioni di cui si tratta si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche (l'autorizzazione è arriva in data 21 giugno). 

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