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Domicilio digitale: mancata comunicazione, il CNDCEC fornisce chiarimenti

News del: 
2020-11-25

Con Informativa n 143 del 23 novembre 2020 il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito alle sanzioni previste dall’art 37 del DL Semplificazioni relative alla mancata comunicazione del domicilio digitale e in particolare specifica che la sospensione dal relativo albo non riveste carattere disciplinare.
Il Consiglio nazionale aveva richiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia in merito a questa sanzione irrogata in caso di mancata comunicazione e il ministero ha risposto con Nota n 186506 del 18 novembre specificando che la sospensione non ha carattere disciplinare in quanto disposta dal Consiglio dell’ordine.
Ricordiamo che l’art 37 del DL n 76 del 2020 rubricato “Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” prevede alla lettera e) dispone che il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio…>>
Con l'informativa in oggetto il CNDCEC informa i presidenti degli Ordini locali che per gli iscritti che a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista non è sanzione disciplinare.

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