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Esterometro: novità dal 1° luglio nel decreto semplificazioni

L'atteso decreto semplificazioni fiscali, approvato ieri 15 giugno 2022 nel Consiglio dei Ministri n.83 contiene molte novità, tra cui modifiche al regime dell'esterometro.

In generale il decreto introduce semplificazioni in materia fiscale e nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.


In particolare stando alle bozze in circolazione, l'articolo 12 del decreto rubricato "Modifica della disciplina in materia di esterometro" prevede che i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi 

  • alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
  • effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,

salvo 

  • quelle per le quali è stata emessa una  bolletta doganale, 
  • quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, 
  • nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633. 

E' questo terzo punto la grande novità introdotta appunto nel decreto semplificazioni 2022, approvato ieri.

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Attenzione va prestata al fatto che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato XML, il cd. Nuovo esterometro

Con riferimento alle medesime operazioni:

  1.  la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2.  la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.”.

 

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