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Fattura elettronica forfettari: obbligo dal 1 luglio

In arrivo dal 1 luglio 2022 nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro ragguagliati ad anno.

Tolleranza per il primo trimestre in quanto non scattano le sanzioni per tardiva fatturazione di operazioni “senza Iva”, se la fattura elettronica è emessa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma entro il mese successivo.

Vediamo i dettagli

Fatturazione elettronica forfettari: si parte dal 1 luglio 2022

Con l'art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:

  • in regime forfettario 
  • in regime di vantaggio
  • alle associazioni sportive dilettantistiche

che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.

Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro PIVA per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024. 

Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:

  • nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo
  • ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022,
  • non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, arriva anche l'obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I forfettari, salvo proroghe dell'ultimo minuto, dal 1° luglio dovranno fare i conti con il formato Xml anche per comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti. Per tale nuovo obbligo non è stata previsto margine di tolleranza come per la fatturazione elettronica, pertanto in caso di inadempimento scattano sanzioni pari a 2 euro per fattura nel limite di 400 euro mensili. Gli operatori sperano in una eventuale proroga della novità normativa.

Fatturazione elettronica forfettari: si riducono i tempi di accertamento

L'utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di ridurre i termini di accertamento.

L'’articolo 3, del Dlgs 127/2015 prevede che il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche 

Ai sensi del comma 74 dell'art 1 della Legge 190/2014 prevede che per i soggetti in regime forfettario si prevede un termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

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