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Fisco e Tasse

2023-01-19

Fondo impianti di risalita: 30 ML per il 2023

La Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con ll'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo di ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento, con una dotazione di

  • 30 milioni di euro per l'anno 2023, 
  • 50 milioni per l'anno 2024,
  • 70 milioni per l'anno 2025 
  • 50 milioni per l'anno 2026, 

da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
In particolare si prevede che le risorse possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. 

E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

Che cos'è lo snow farming

Si precisa che la pratica innovativa dello snow-farming consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede:

  • la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, 
  • la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, 
  • il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

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