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Fisco e Tasse

2022-09-09

Fondo industria conciaria: le domande dall'8 novembre 2022

Pubblicato sul sito MISE il Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 con le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

Ricordiamo che il decreto da attuazione al Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 del MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento  del  fondo  a  sostegno dell'industria conciaria  e  la  tutela  delle  filiere  nel  settore conciario" pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022.

Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies che istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario

Le domande a partire dall'8 novembre 2022 secondo un iter prestabilito, vediamo quale

Fondo industria conciaria: i beneficiari

Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria.

In particolare, le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell’allegato n. 1 al decreto. 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche richieste devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00. 

Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese alla data di presentazione della domanda, devono:
a)  essere  regolarmente  costituite,  iscritte  e  «attive»  nel Registro delle imprese;

b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e,  comunque,  operare  nell'ambito  territoriale  e  funzionale  del distretto conciario di appartenenza, secondo  quanto  previsto  nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1,  commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019,  come  da definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e piccole imprese, purché risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

f)  non  rientrare  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla Commissione europea;

g) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) essere in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia obblighi contributivi. 

Fondo industria conciaria: presenta la domanda

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì secondo il seguente iter:

a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.  In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività: a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b); a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale; a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 

b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività: b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a); b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Fondo industria conciaria: progetti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado  di  accrescere  la  competitività delle  imprese proponenti  e  con  ricadute  positive  sul  distretto  conciario  di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi  di  investimento dotati di elevato contenuto  di  innovazione  e  sostenibilità  che possono anche  includere  lo  svolgimento  di  attività di  ricerca industriale o sviluppo  sperimentale,  purché  queste  ultime  siano strettamente connesse e funzionali  alle  finalità  del  progetto  e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo  programma  di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma  2.  I  predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
a)  introduzione,  nell'attività dell'impresa  proponente,  di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o  servizi  o  loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;

a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
b)  minimizzazione,  secondo  principi  di  ecosostenibilità  ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia  e di  prodotti  chimici,   per   il   trattamento   dei   reflui,   per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per  il  recupero  dei rifiuti;

c) creazione o consolidamento  di  strumenti  di  condivisione  e integrazione di attività conoscenze  e  competenze  relative  alla filiera del settore conciario,  attraverso  la  creazione  di  idonee piattaforme e strutture di condivisione o  animazione,  in  grado  di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle  imprese  del settore conciario.

Fondo industria conciaria: spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti:

a) acquisto di  macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di fabbrica, comprese le relative spese di installazione

b) programmi informatici e licenze software;

c) formazione del personale  inerente  agli  aspetti  su  cui  è incentrato il  progetto  a  fronte del quale è richiesta l'agevolazione. 

La formazione deve essere acquisita da terzi che  non hanno  relazioni  con  l'acquirente  e  alle  normali  condizioni  di mercato,  in misura  non  superiore  al  10%   (dieci   per   cento) dell'importo del progetto;
d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere  murarie  e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7,  comma  1, lettera c), nel  limite  del  30%  (trenta  per  cento)  delle  spese ammissibili complessive

Le agevolazioni sono  concesse  sulla base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello e i termini e le  modalità di presentazione  delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero.

Con  il  medesimo   provvedimento,  sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere  presentate  le domande di agevolazione ed è precisata  l'ulteriore  documentazione utile  allo  svolgimento  dell'attività  istruttoria  da  parte  del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 

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