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Invio dati sistema TS: le violazioni, le sanzioni e il ravvedimento operoso

Con Risoluzione n 22 del 23 maggio 2022 le Entrate rispondono a richieste di chiarimenti dei contribuenti su come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione».

Si domanda se occorra fare riferimento:

i) al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;

ii) al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; 

iii) alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; 

iv) ad altro. 

Le Entrate ricordano innanzitutto che, l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, 

  • le aziende sanitarie locali, 
  • le aziende ospedaliere, 
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
  • i policlinici universitari,
  •  le farmacie, pubbliche e private, 
  • i presidi di specialistica ambulatoriale, 
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, 
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

inviano al Sistema tessera sanitaria, (…), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. (…)»

I soggetti specificamente individuati dalla norma appena richiamata hanno, dunque, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tanto premesso l'agenzia specifica che tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell'avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. 

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. 

Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Per  un riepilogo delle scadenze di invio al sistema TS ti consigliamo di leggere Scadenze Invio dati spese sanitarie Sistema TS: anche per il 2022 rimane semestrale

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