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Fisco e Tasse

2023-04-28

Modello 730/2023: canoni locazione non percepiti per morosità del conduttore

Il modello 730/2023 nel Quadro D Altri redditi, nella Sezione II Redditi soggetti a tassazione separata, contiene al rigo D7 le imposte e oneri rimborsati nel 2022 e altri redditi soggetti a tassazione separata.

Nel rigo D7, specificano le istruzioni al modello 730/2023, con il codice "3" in colonna 1 vanno indicati “i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2022”.

Ricordiamo che con il codice "3" vanno indicate anche le somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2022 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale. 

L'art 26 del TUIR come riformulato dal DL 34/2019 autorizza il locatore di immobili abitativi a non assoggettare ad IRPEF i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore, dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento per i canoni non percepiti a decorrere dall’1° gennaio 2020. Per i canoni non percepiti fino al 31 dicembre 2019 era necessaria la convalida di sfratto per morosità.

Pertanto, se il locatore percepisce successivamente i redditi di competenza di annualità precedenti che non erano stati dichiarati poiché non riscossi,  “ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)“, si applica cioè la tassazione separata ai canoni percepiti dal locatore in periodi di imposta successivi a quello di riferimento, con la stessa modalità utilizzata per le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. 

Nelle istruzioni del modello 730/2023 viene recepita la novità, specificando al rigo D7, colonna 1 la possibilità di utilizzare il codice 3 anche per i canoni non tassati negli anni precedenti, ma riscossi nel 2022.

Facciamo un esempio: il contribuente non ha indicato nel Modello 730/2022 i redditi riferibili al 2021 poiché non percepiti.

Ipotizzando che a fine anni 2022 incassa tali redditi di spettanza del 2021, nel modello 730/2023 procederà alla seguente indicazione nel rigo D7:

  • in colonna 4 indicherà questi redditi percepiti in ritardo,
  • in colonna 3 indicherà l'anno 2021
  • in colonna 1 indicherà il codice "3" e i redditi in questione saranno assoggettati a tassazione separata.

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