Fisco e Tasse
2023-03-29
Nuovo Codice degli appalti: digitalizzazione in vigore dal 1 gennaio 2024
Il Consiglio dei ministri n. 26 di ieri 28 marzo ha approvato, tra l'altro, il nuovo Codice degli appalti.
In particolare, si tratta del Decreto legislativo contente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici in esame definitivo.
Ricordiamo che, la riforma delle regole per l’affidamento di lavori, servizi e forniture completa il suo iter di approvazione cominciato a dicembre 2022. Il Codice ha subito diversi interventi di modifica e il testo di dicembre è stato un punto di partenza modificato e integrato. L'esame definitivo si è concluso ieri.
Sinteticamente, obiettivo principale della riforma è quello di snellire quanto possibile la burocrazia nel settore degli appalti.
Per una panoramica delle novità leggi anche: Codice degli appalti: approvato in data 28 marzo.
Nuovo codice degli appalti: il calendario
Secondo la bozza del Decreto legislativo queste sono le date da ricordare:
- il 1 aprile è prevista la vigenza della norma,
- il 1 luglio l'operatività ad eccezione della digitalizzazione degli appalti,
- il 1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti.
Nuovo codice degli appalti: Parte II art. 19 "Principi e diritti digitali"
Aspetto critico del nuovo codice degli appalti è quello della digitalizzazione ossia la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture.
La data prevista per questa novità è il 1° gennaio 2024 con alcune precisazioni.
L'art 19 della bozza del Dlsg, rubricato "Principi e diritti digitali" , prevede quanto segue.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.
Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.
I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili.
Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.
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