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Relatori convegni non residenti: quando va applicata la ritenuta sui compensi

News del: 
2022-05-19


Con Risposta a interpello n 266 del 17 maggio 2022 le Entrate chiariscono l'ambito di applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri per convegni (art. 23 comma 2 e art. 23 comma 2 lett) c del TUIR.
La società istante organizza nell'ambito della sua attività, convegni nel campo sanitario sia in Italia che all'estero. 
Essa riferisce che a causa delle restrizioni derivanti dall'epidemia da COVID 19, sempre più spesso i convegni si svolgeranno a mezzo del canale di internet: per l'intero evento, oppure in parte in presenza ed in parte a mezzo collegamenti video.
Pertanto, potrebbe verificarsi che:

  • alcuni relatori, sia titolari che non di partita IVA,
  • non residenti in Italia, 
  • effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o collegandosi da un Paese terzo 
  • e in tal caso alcuni utilizzeranno anche delle "slide" o note e lavori simili che saranno oggetto di cessione alla Società istante a fronte di un corrispettivo.

La società chiede se il predetto corrispettivo assuma rilevanza reddituale in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e, in tal caso, debba applicare la ritenuta ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Le Entrate specificano che nel caso oggetto dell'interpello, a seguito della richiesta di documentazione integrativa, sono stati forniti alcuni esempi di contratti stipulati dall'Istante con soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
L'analisi dei suddetti contratti ha evidenziato che l'obbligo per tutti i relatori che intervengono nei convegni è quello di collaborare con l'Istante allo sviluppo di contributi scientifici di alto livello nelle giornate in cui essi si svolgono e, di preparare contestualmente del materiale didattico che rispecchi i messaggi educativi chiave contenuti negli obiettivi di apprendimento per cui lo stesso è stato indetto.
Inoltre, i relatori sono chiamati a esporre il loro materiale (studi, casi clinici, articoli, etc.) attraverso:

  • interventi di video lettura in cui commentano quanto elaborato 
  • oppure esponendo la propria relazione. 

A fronte del loro intervento, gli stessi percepiscono un compenso onnicomprensivo; inoltre, può succedere come prospettato che per gli eventi organizzati in Italia in sede fissa, sia previsto l'intervento in presenza sul territorio italiano del relatore e la proiezione delle proprie slide (già acquistate in precedenza dall'Istante). 
In appendice ad ogni contratto, è previsto espressamente che i relatori sottoscrivano un modulo in cui dichiarano di cedere i loro elaborati/slide alla Società istante e che la stessa possa farne uso attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori. 
Il dubbio interpretativo prospettato dall'Istante riguarda la possibilità che il materiale prodotto dal relatore possa assumere rilevanza in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir. 
Le Entrate dalla analisi di tutta la documentazione fornita, ritengono che i relatori non diffondono un know-how, ma piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti. 
Ciò posto, si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.

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