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Riqualificazione alberghi: dal 9 giugno le domande per il credito d'imposta

Il MIT con una recente nota ha fissato le regole per il credito di imposta riqualificazioni alberghi e strutture ricettive.

In particolare e sinteticamente, è stato comunicato che per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto alle:

  • strutture alberghiere, 
  • agriturismi, 
  • servizi termali, 
  • strutture ricettive all’aria aperta 
  • per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
  • per la relativa riqualificazione e accessibilità
  • la domanda va predisposta e trasmessa al MIT tramite un’apposita procedura online che sarà attivata dalle ore 12.00 del 9 giugno entro le ore 17.00 del 13 giugno 2022.

SCARICA QUI TUTTA LA MODULISTICA

Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, ha individuato:

  • soggetti beneficiari,
  • tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime 
  • nonché le procedure per l’ammissione al beneficio. 

Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha individuato le modalità e la data di presentazione dell’apposita domanda.

Si specifica che il credito d’imposta in esame è pari al 65% delle spese sostenute nel periodo su elencato per:

a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;

b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici; 

c) incremento dell’efficienza energetica; 

d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR; 

e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:

  • sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica; 
  • il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;

f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali); 

g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).

h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.

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