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Fisco e Tasse

2023-05-18

Sospensione rate mutui Alluvione Emilia Romagna: già possibile richiederla

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 12 maggio 2023 della Ordinanza della Protezione civile dell'8 maggio è possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’ABI di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche in Emilia Romagna.

Nel dettaglio, l'Ordinanza è stata adottata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

L'ordinanza successivamente pubblicata nella GU n 110 del 12 maggio prevede all'art 11 la sospensione dei mutui.

In particolare si prevede quanto segue.

In  ragione del  grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa  di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del codice civile. 

I soggetti titolari di mutui relativi:

  • agli edifici sgomberati o inagibili, 
  • ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici,  
  • previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
  • hanno diritto di chiedere agli istituti  di credito  e  bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, 
  • una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale

Entro trenta giorni  dalla  data di entrata  in vigore della ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema  di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di  sospensione. 

Attenzione al fatto che, qualora la banca o l'intermediario finanziario non  fornisca  tali  informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese  fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario,  le rate  in scadenza entro tale data. 

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