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Fisco e Tasse

2022-07-21

Sospensione termini processuali e versamenti tributari: scatta dal 1 agosto

Anche quest'anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto 2022, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:

  • processo civile,
  • processo amministrativo,
  • processo tributario.

In particolare, dal 1° agosto al 31 agosto 2022 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto secondo l’articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

Oltre a ciò, scatta anche la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo di stop dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Ciò vuol dire che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Cadendo il 20 agosto di sabato l’ultimo giorno utile diventa il 22 agosto.
La sospensione feriale riguarda tutti i termini relativi agli adempimenti processuali e nel dettaglio:

  • è sospeso il termine per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre.
  • sono sospesi, tra gli altri
    • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso
    • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso 
    • i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
    • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione

Attenzione la sospensione, invece, non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.

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