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E' stato pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022 il DL Semplificazioni Fisco (DL n 73). Tra le altre novità esso reca modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore.
In particolare, all’articolo 104, comma 1, è inserito il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».
Si interviene sull’articolo 104 e si prevede che in deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale. Pertanto, le misure fiscali agevolative saranno immediatamente applicabili con l’iscrizione nel Runts.
In sostanza, si rivolvono i dubbi sulla applicabilità delle agevolazioni, indipendentemente dal possesso delle qualifiche di:
- Organizzazioni di volontariato (Odv),
- Associazioni di promozione sociale (Aps)
- Onlus.
Agevolazioni quali ad esempio:
- detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali in favore degli Ets (articolo 83 Cts),
- agevolazioni su imposte indirette e tributi locali (articolo 82 Cts),
- esenzione dei redditi derivanti dagli immobili degli enti del volontariato e associazioni di promozione sociale (articoli 84 e 85 Cts),
- social bonus (articolo 81)
sono di particolare importanza e ampia diffusione e, secondo la novità , e a seguito della operatività del RUNTS, e della conseguente chiusura dei vecchi elenchi, non possono che applicarsi a tutti gli enti iscritti a prescindere dalla eventuale qualifica assunta in precedenza oltre che non sono subordinate al vaglio della Commissione europea.
Il regime forfetario si caratterizza per il fatto che il reddito imponibile si determina con modalità non analitiche: ai ricavi o ai compensi percepiti, a seconda che il contribuente sia impresa o lavoratore autonomo, si applica un abbattimento a titolo di riconoscimento forfetario dei costi; al risultato così ottenuto, al netto delle deduzioni permesse, si applica infine l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
In questo contesto il corretto trattamento delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può assumere importanza non secondaria, dato che questi costi non potranno essere dedotti analiticamente.
L’insieme delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può comprendere una variegata platea di costi, che possono andare dalle spese postali, passando per le imposte di bollo, fino a qualsiasi altro costo legato alla prestazione eseguita.
La discriminante per qualificare come tali costi è la presenza della documentazione sottostante: infatti l’articolo 15 comma 1 numero 3 del DPR 633/72 qualifica come tali “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se documentate, non concorrono a formare la base imponibile fiscale né previdenziale, quindi, anche per il contribuente in regime forfetario, non costituiscono ricavi o compensi imponibili; diversamente dai rimborsi spese non documentati e da quelli forfetari.
Non costituendo ricavi o compensi imponibili, tali spese, in sede di emissione della fattura, saranno separatamente indicate e non dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto o IVA (che non interessano il contribuente in regime forfetario), nè a ritenuta previdenziale.
La controparte, che riceve una siffatta fattura da parte del contribuente in regime forfetario, dovrà esporre correttamente tali valori in sede di compilazione della Certificazione Unica autonomi, indicando:
- con codice 24: i “compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario”;
- con codice 22: le “somme che non costituiscono reddito”.
Ovviamente ciò che è indicato in Certificazione Unica non assume valore vincolante, per cui, fermo restando il diritto alla correzione dell’errore, nel caso in cui le spese anticipate in nome e per conto del cliente siano regolarmente documentate, anche in caso di erronea esposizione, non costituiranno comunque reddito imponibile.
Così come, al contrario, lo costituiranno i rimborsi di spese non documentate o forfetarie, anche se esposte in Certificazione Unica con il codice 22.
La predisposizione della dichiarazione dei redditi, che per il contribuente forfetario, per le questioni fiscali, si riassume nella compilazione del quadro LM, è particolarmente agevole: in ragione della forfetizzazione dei costi, il quadro LM prevede la sola indicazione dei ricavi o dei compensi, tra i quali non dovranno essere computati i costi sostenuti e rimborsati per conto e in nome del cliente, sempre che siano adeguatamente documentati.
Leggi anche Forfetari: le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2022
Con la Circolare n 22 del 23 giugno vengono forniti chiarimenti sul contributo straordinario sul caro bollette.
In particolare si risponde ad un quesito che domanda chi debba pagare il contributo nel caso di soggetti che partecipano a un Gruppo IVA, e come si debba determinare la base imponibile.
Le Entrate chiariscono che il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito ad un Gruppo IVA, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nella norma. (Leggi anche Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06)
Viene chiarito che il Gruppo IVA NON è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti
Viene inoltre specificato che la verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, nell’ipotesi di partecipazione al Gruppo IVA, richiede adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti, dal momento che, ai fini IVA:
- in base a quanto disciplinato dall’articolo 70-quinquies del DPR n. 633 del 1972, sono irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti al Gruppo IVA;
- sono rilevanti e si considerano effettuate dal Gruppo IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto partecipante al Gruppo nei confronti di un soggetto che del Gruppo non fa parte;
- tutti gli obblighi dichiarativi sono assolti dal Gruppo stesso, che si occupa, quindi, anche di presentare (per quanto qui interessa) le LIPE, che riepilogano tutte le attività riferibili all’unico soggetto “Gruppo IVA”.
Pertanto al fine di verificare se il contributo straordinario sia dovuto ed al fine di quantificare lo stesso, ciascun soggetto interessato che partecipi a un Gruppo IVA, di fatto, ricostruisce, per i periodi
- 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021
- e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022,
le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo.
Ai fini della ricostruzione delle “LIPE virtuali” devono, pertanto, essere considerate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate (o acquisite) dal soggetto partecipante al Gruppo IVA, ossia, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 del decreto Ucraina:
- tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese a (o ricevute da) soggetti esterni al Gruppo IVA, per cui sia stata emessa (o ricevuta) una fattura dal Gruppo (su tale documento è riportata la partita IVA del Gruppo medesimo e il codice fiscale del soggetto interessato);
- tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di (o ricevute da) altri membri del Gruppo IVA; per tali operazioni – non rilevanti ai fini IVA, in linea generale, e pertanto non confluite nelle LIPE presentate dal Gruppo medesimo – occorre fare riferimento ai documenti emessi (o ricevuti) dal singolo soggetto appartenente al Gruppo ed annotati in contabilità generale.
Qualora dal confronto tra le “LIPE virtuali” dei due periodi emerga uno scostamento pari o superiore al 10 per cento e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società deve calcolare il contributo dovuto, applicando a tale scostamento l’aliquota del 25 per cento.
Con nota pubblicata ieri 27 giugno sul proprio sito internet, il CNDCEC ribadisce la netta posizione dei Commercialisti sulla proroga delle imminenti scadenze fiscali.
In particolare, in un incontro avuto ieri presso il Ministero dell’Economia vengono ribadite le ragioni che inducono da settimane i commercialisti ad avanzare la richiesta di proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 30 giugno.
Elbano de Nuccio Presidente del CNDCEC ha dichiarato: “Abbiamo piena consapevolezza del momento delicato che il Paese sta attraversando a causa delle difficoltà del quadro economico indotte prima dall’emergenza pandemica e ora da quella legata al conflitto in Ucraina. Apprezziamo anche lo sforzo che l’esecutivo sta mettendo in campo per calmierare i prezzi dell’energia, provando così ad alleviare, per quanto possibile, le difficoltà di imprese e cittadini. In questo scenario, consentire il pagamento senza la maggiorazione dello 0.40% fino al 20 luglio, potrebbe paradossalmente produrre entro quella data un maggior gettito per le casse dell’erario, oltre a consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare gli adempimenti senza affanni e con la dovuta diligenza professionale, nell’ottica di favorire la compliance e razionalizzare il calendario fiscale”.
L'incontro al MEF e le dichiarazioni su riportate seguono le precedenti del 17 giugno con le quali lo stesso De Nuccio in una lettera inviata al Ministro dell’Economia,â¯Daniele Franco e al direttore dell’Agenzia delle Entrate,â¯Ernesto Maria Ruffini chiedeva “un intervento che disponga, con ilâ¯necessario anticipoâ¯rispetto all’attuale scadenza,â¯la prorogaâ¯alâ¯20 luglio 2022â¯del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro ilâ¯20 agosto 2022â¯maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.â¯
De Nuccio affermava che: “quest’anno l’attività di elaborazione e compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, funzionale al calcolo del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2021 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 2022, è inâ¯considerevole ritardoâ¯a causa, tra l’altro, di alcune contingenze che hanno imposto il differimento della messa a disposizione degli strumenti necessari per l’adempimento. Innanzitutto, i correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, sono stati approvati con decreto del 29 aprile 2022, pubblicato il 13 maggio 2022 sulla G.U.â¯â¯Soltanto a partire dal 4 maggio scorso – spiega – gli studi professionali hanno potuto inviare all’Agenzia delle entrate le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA 2022”, indispensabili per il calcolo degli importi dovuti da ciascun contribuente per migliorare eventualmente il proprio punteggio di affidabilità fiscale”â¯
Inoltre, come noto le dichiarazioni precompilate sono state rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022 (invece che dal 30 aprile) ed è stato possibile modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilatoâ¯soltanto dallo scorso 31 maggio.
Tutto ciò premesso ha avuto ripercussioni anche sul lavoro delleâ¯software houseâ¯che hanno dovuto ritardare il rilascio agli studi professionali degliâ¯applicativiâ¯necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni.
Concludendo il presidente sottolinea il supporto che i commercialisti hanno assicurato durante l’interoâ¯periodo emergenzialeâ¯al fine di permettere a imprese, lavoratori e famiglie colpiti dalla pandemia l’accesso alle molteplici forme di sostegno che hanno alleviato gli effetti conseguenti sia alle misure diâ¯lockdownâ¯che al rallentamento brusco e generalizzato dell’economia
Si auspica una celere risposta in merito mancando solo due giorni al termine previsto per i pagamenti delle tasse.
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