<td align="left" class="testo">
<p>In data 18 maggio sono state pubblicate sul sito internet del Consiglio Notarile di Milano due massime riguardanti le <strong>assemblee degli enti non profit e le riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee.</strong></p>
<p>In particolare, il Consiglio Notarile con:</p>
<ul type="disc">
<li>la massima n 12 intitolata <strong><em>Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS</em></strong>
</li>
<li>la Massima n 13 intitolata <strong><em>Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS</em></strong>
</li>
</ul>
<p>specifica rispettivamente quanto segue:</p>
<ul type="disc">
<li><em>"In assenza di contraria previsione statutaria, <strong>le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, </strong>purché sia consentito al presidente verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale" </em></li>
<li><em><strong>"In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione,</strong> purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale".</em></li>
</ul>
<p>Il collegio aggiunge in entrambi i casi che <strong>lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere:</strong></p>
<ul type="disc">
<li>che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;</li>
<li>che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;</li>
<li>che la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;</li>
<li>che spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.</li>
</ul> </td>