Salta al contenuto principale

<td align="left" class="testo">&#13;
<p>Con risposta a FAQ datata 19 maggio le Entrate specificano che<strong>&#xA0;il divieto di cessione parziale si intende riferito all&#x2019;importo delle singole rate annuali in cui &#xE8; stato suddiviso il credito ceduto&#xA0;</strong>da ciascun soggetto titolare della detrazione.</p>
<p><strong>In conseguenza di ci&#xF2;&#xA0;le cessioni successive alla prima</strong><strong>&#xA0;potranno avere ad oggetto</strong> (per l&#x2019;intero importo):</p>
<ul>
<li>anche solo una o alcune delle rate di cui &#xE8; composto il credito;</li>
<li>
<strong>le altre rate (sempre per l&#x2019;intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi</strong>, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualit&#xE0;, anche in modo frazionato)</li>
<li>invece, l<strong>e singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in pi&#xF9; soluzioni.</strong>
</li>
</ul>
<p>Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano:</p>
<ul class="decimal_type">
<li><strong>ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all&#x2019;Agenzia delle Entrate a partire dal 1&#xB0; maggio 2022,&#xA0;</strong></li>
<li>che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).</li>
</ul>
<p>Nella risposta alla faq con la quale si domandava come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell&#x2019;opzione a seguito dell&#x2019;introduzione del divieto di cessione parziale le Entrate hanno fornito i chiarimenti suddetti e riepilogato la normativa e il funzionamento del caricamento crediti sulla piattaforma.</p>
<p><strong>In particolare,</strong> l'Agenzia ha ricordato che il comma 1-<em>quater</em> dell&#x2019;articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-<em>ter</em> (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che <strong>i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al <em>Superbonus</em> e agli altri <em>bonus edilizi</em> non possono formare oggetto di cessioni parziali successive;</strong> a tal fine, <strong>al credito &#xE8; attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.</strong></p>
<p>In fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all&#x2019;anno di sostenimento della spesa.&#xA0;</p>
<p><strong>A ciascuna rata annuale sar&#xE0; attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verr&#xE0; indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.</strong></p>
<p><strong>Il divieto di cessione parziale si intende riferito all&#x2019;importo delle singole rate annuali in cui &#xE8; stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione</strong></p> </td>