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Con Risoluzione n 4/E del 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la tassazione degli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli e, ove la tassazione sia stata operata secondo criteri non conformi a giurisprudenza della Cassazione, ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nello specificico l'Agenzia riferisce che l'imposta di registro per gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli sia con aliquota al 9% e non al 15 % come spesso richiesto a recupero da parte degli Uffici territoriali competenti.
Il contenzioso cui ci si riferisce riguarda appunto impugnazione di avvisi di liquidazione con i quali si richiedeva una maggiore imposta sulla base di quanto disposto dall'art 1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n 131/86
L'agenzia chiarisce che questa norma al primo periodo del comma 1 prevede l'applicazione di una imposta di registro al 9% per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”, mentre nei periodi successivi del medesimo comma 1 individua aliquote diverse e specifiche in relazione alle caratteristiche oggettive del trasferimento e/o del soggetto a favore del quale lo stesso avviene
La stessa norma prevede che, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, si applichi una aliquota al 15%.
La Corte di cassazione ha ritenuto che il termine trasferimento utilizzato nei periodi successivi al primo non possa riguardare la servitù che non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo ma compressione del diritto dello stesso a vantaggio di altro fondo.
Per tali ragioni in diverse sentenze ha ritenuto che la tassazione degli atti di costituzione della servitù su terreni agricoli possa essere quella indicata nel solo primo periodo della norma, ovvero con imposta di registro al 9% e non al 15%.
La motivazione di tale orientamento si fonda sulla peculiare natura del diritto di servitù come definito dall'art 1027 e seguenti del codice civile.
Per questi motivi l'Agenzia nella risoluzione in oggetto chiarisce che sono da considerarsi superate le indicazioni della Risoluzione n 92/2020 (con riprese nella Circolare n 18/E del 2013) con conseguente applicazione agli atti in questione l'aliquota al 9% prevista dal primo periodo del comma 1 dell'art 1 della Tariffa suddetta.
Aggiunge infine che "per gli atti costitutivi del diritto di servitù non sussiste l’obbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650"
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel provvedimento 13088/2021 del 15 gennaio 2021, il nuovo modello di Certificazione Unica dei redditi 2020, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei flussi.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2021 e istruzioni.
Le novità da segnalare in sintesi :
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO (ex bonus Renzi) (punto 400-410) e ulteriore detrazione (punto 368) previsti dal Dl 3/2020 per la riduzione del cuneo fiscale. Dato che il secondo è entrato in vigore da luglio 2020 nella compilazione vanno distinti i giorni di spettanza tra primo e secondo semestre con un massimo rispettivamente di 181 e 184 giorni
- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA l’applicazione della cd. clausola di salvaguardia per la fruizione di ammortizzatori o congedi straordinari COVID ex art. 128 del DL n. 34/2020, andrà indicata nell'apposita sezione (punti 478-480),
- ONERI DETRAIBILI L’importo è da riconoscere per intero per i redditi complessivi fino a 120mila euro, ed in misura proporzionale per quelli superiori, fatta eccezione per le spese mediche e gli interessi passivi su mutuo
- ALTRI DATI: questa sezione va indicato eventuale premio di 100 relativi alle prestazioni lavorative in presenza e non in smart working nel mese di marzo 2020
- SCADENZE : nuovo termine fissato al 16 marzo 2021, sia per la trasmissione telematica delle Cu che per la consegna/invio della Cu sintetica al lavoratore al percipiente del reddito certificato. Resta al 31 ottobre 2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Con altro provvedimento sempre del 15 gennaio, è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate anche il nuovo modello 770/2021 redditi 2020 con le relative istruzioni.
Il DL n 3 del 15 gennaio 2021 pubblicato in G.U. n 11 dello stesso giorno reca modifiche alla disciplina degli atti di accertamento e in particolare:
all’art 157 del DL 34/2020 convertito con modificazioni sono apportate modifiche secondo le quali
- gli atti di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazione delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (prima potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021).
Resta pertanto stabilito che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020 ma la possibile data di notifica viene spostata al 2022.
La proroga della notifica sino al 2022 riguarda anche:
- gli avvisi di recupero dei crediti di imposta
- gli avvisi di liquidazione
- gli atti di contestazione delle sanzioni
Il DL n 3 ha anche previsto una mini sospensione delle cartelle di pagamento modificando il comma 1 dell’art 68 del DL n 18/2020 e in particolare fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da:
- cartelle di pagamento,
- nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020
Gia con Comunicato Stampa del 15 gennaio il Consiglio dei Ministri riportava una sintesi dei provvedimenti del decreto poi pubblicato in GU.
Il comunicato stampa specificava che “per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021”.
Per quanto riguarda l’attività della Amministrazione Finanziaria dal 1 gennaio 2021 il comunicato stampa riportava che:
- restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
- restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Viene inoltre rinviato di un mese il termine per i versamenti e gli adempimenti relativi all’imposta sui servizi digitali (web tax), ossia:
- slitta dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 il termine per il versamento
- slitta dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine per la presentazione della relativa dichiarazione
Pubblicate le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'erogazione dei contributi per l'acquisto avvenuto nell'anno 2020 di:
- autoambulanze,
- autoveicoli per attività sanitarie,
- beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche
- utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.M. 16 novembre 2017)
Ai sensi dell'art 2 del DM del 16 novembre 2017 e dell'art 76 del DLgs n 117/2017 possono presentare domanda di attribuzione di contributo per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 i seguenti soggetti iscritti al RUNTS registro unico nazionale del terzo settore:
- le organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;
- le organizzazioni di volontariato e le fondazioni per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell’anno 2020 andrà trasmessa con raccomandata A/R o tramite PEC entro e non oltre il 31 Gennaio 2021, pena l’esclusione dal contributo (ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 16 novembre 2017)
Dovrà essere trasmessa una sola domanda:
- per le organizzazioni di volontariato non aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41 comma 2 del codice, all’indirizzo “Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III, via Flavia 6. – 00187 Roma”, mediante spedizione di un unico plico riportante all’esterno la seguente dicitura: DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 16.11.2017 - ANNO 2020, o, tramite PEC, all’indirizzo “[email protected]”con medesima dicitura nell’oggetto;
- per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2 del d. lgs 117/2017, all’indirizzo o tramite PEC delle reti medesime. Le reti associative avranno cura di trasmettere con modalità telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Divisione III entro il 31 maggio, un’unica richiesta con l’importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile per ciascuna organizzazione aderente, distinto per le tipologie di acquisto di cui all’art. 3, comma 1, e per Regione/Provincia autonoma. Anche l’erogazione dei contributi avverrà per il tramite delle reti medesime;
Per entrambi i canali di presentazione della domanda di contributo, occorrerà compilare la “DOMANDA DI CONTRIBUTO 2020” con degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale delle Linee guida cui si rimanda per la consultazione approfondita.
Individuazione dei beneficiari
A conclusione dell’istruttoria sulle domande presentate con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l’indicazione dell’importo del contributo stesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
Si precisa che ai fini della liquidazione del contributo:
- gli enti del terzo settore risultati beneficiari (compresi quelli aderenti alle Reti associative)
- che non hanno né dipendenti né iscrizione all’INAIL,
dopo la pubblicazione del decreto sopra citato, dovranno compilare l’allegato modello “Dichiarazione sostituiva DURC”, corredato dal documento d’identità del legale rappresentante, ed inviarlo all’indirizzo [email protected] o alle Reti associative per gli enti aderenti ad esse.
Il provvedimento in esame specifica che le modalità qui riportate saranno valide anche per le richieste di contributo per gli anni successivi, fatte salve eventuali modifiche da comunicarsi con ulteriore provvedimento.
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