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Ultime news

Sospensione versamenti Iva e ritenute per teatri e sale da concerto
2022-05-26


Per i soggetti che gestiscono determinate strutture artistiche, come teatri e sale da concerto, è prevista la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e dell'Iva in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.
Questo è quanto stabilito dall'articolo 22-bis, del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21 convertito nella Legge n. 51/2022. 
In particolare,
per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture
artistiche (codici Ateco 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, si prevede la sospensione dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
    dipendente e su quelli assimilati
    a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del dPR n. 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.Ricordiamo che i versamenti dell’Iva avvengono con periodicità diverse:
    • per i soggetti mensili il termine del pagamento è il 16 del mese successivo al mese di riferimento, 
    • per i soggetti trimestrali il termine del pagamento è il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri di riferimento (quindi 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022
.Non si prevede il rimborso di quanto già versato.

ISA 2022: tutte le regole nella nuova circolare dell'Agenzia
2022-05-26


Con Circolare n 18 del 25 maggio le Entrate tornano sugli ISA fornendo un quadro di riepilogo per gli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2021.
Nella Circolare non sono presenti indicazioni relative a nuovi aspetti interpretativi ma, alla luce delle prossime scadenze fiscali, si esaminano in riepilogo le novità sui seguenti punti:

  • gli interventi straordinari sugli indici; 
  • la modulistica; 
  • gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia;
  • il software applicativo “Il tuo ISA 2022”;
  • il regime premiale.

Ti consigliamo anche Le cause di esclusione ISA 2022
ISA 2022: la modulistica
Per i modelli ISA2022 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri 

  • A (personale),
  • F (dati contabili impresa) 
  • H (dati contabili lavoro autonomo).

 All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.
Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili. 
Nella circolare, cui si rimanda per lettura integrale, una panoramica degli elementi di maggiore rilevanza contenuti nelle istruzioni.
Il software applicativo “Il tuo ISA 2022”: le indicazioni sui correttivi covid
L'Agenzia con questo nuovo documento di prassi, nella sezione specifica, il software applicativo “Il tuo ISA 2022” sottolinea che il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software è operato sulla base:

  • dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2021 
  • e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario. 

La struttura del software per il suddetto periodo 2021 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA, pertanto l’assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative. 
In particolare, il contribuente, nella sezione del software “Il tuo ISA 2022” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione, avrà evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del COVID-19.
In corrispondenza del punteggio ISA, il messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali riporta la seguente informativa:
"Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 27 Aprile 2022. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19."
Nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi COVID-19, è presente la seguente informativa: 

  • "Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all’emergenza sanitaria".

Per concludere, l'agenzia spiega che il software “Il tuo ISA 2022” ripropone, nell’ottica di riduzione degli adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI già disponibile per la campagna dichiarativa dello scorso anno. 
Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il software “Il tuo ISA 2022” di importare i dati contabili comuni ai modelli

Affitti: il comproprietario che agisce come unico proprietario paga l’Irpef per intero
2022-05-26


Si sta consolidando un quadro evoluto delle interpretazioni di giurisprudenza e prassi sul tema dell’attribuzione del reddito derivante dall’affitto di immobile in comproprietà.
Sull’argomento l’ordinamento italiano non ha norme positive specifiche, per cui in passato la dottrina ha dovuto procedere per assimilazione: sono stati presi come riferimento i commi 1 e 2 dell’articolo 26 del TUIR, i quali trattano delle modalità di attribuzione del reddito fondiario figurativo di un immobile in comproprietà, la cui imputazione prescinde dall’effettiva percezione.
Il comma 1 dell’articolo 26 del TUIR stabilisce che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà”, e il successivo comma 2 puntualizza che “nei casi di contitolarità della proprietà [...] il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto”.
I due commi, letti in modo congiunto e estensivo, sono applicati per assimilazione e per prassi anche alla locazione di un immobile in comproprietà: il reddito veniva ripartito tra i comproprietari, in proporzione alle percentuali di possesso, a prescindere dell’effettiva percezione del canone.
Questo inquadramento fiscale, coerente con la realtà nel caso in cui i comproprietari percepiscano effettivamente il canone d’affitto in proporzione alle percentuali di possesso, trova però un limite d’equità nel momento in cui il canone venga riscosso da uno solo dei comproprietari: il problema di fondo deriva dal fatto che un immobile può essere locato anche da uno solo dei proprietari e il canone riscosso da questo stesso: si può così creare la situazione limite in cui uno dei comproprietari sia obbligato a versare le imposte su un reddito che non percepisce effettivamente, relativo a un immobile della cui locazione potrebbe persino essere all’oscuro.
Una ordinanza della corte di Cassazione prima, e una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio dopo, ci forniscono insieme un quadro modificato e diversamente definito della questione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 3085 del 17 febbraio 2016 sul tema ci ha spiegato che le modalità di tassazione “indipendentemente dalla percezione” debbano essere applicate al solo reddito fondiario, che è figurativo, e che quindi per sua natura non è in effetti percepito.
Invece, per i redditi derivanti da locazione immobiliare è possibile una imputazione autonoma, rispetto al titolo di proprietà, nel caso in cui risulti effettivamente differenziata la percezione del canone.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio numero 1733 del 12 aprile 2022, accogliendo il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate sulla questione (quindi la prassi sembra accogliere il nuovo approccio interpretativo), ci dice che, ai fini dell’imputazione del reddito imponile derivante da locazione di un immobile in comproprietà, assume importanza costitutiva dell’obbligazione fiscale la “dichiarazione” con la quale il contribuente comproprietario si qualifica come unico proprietario dell’immobile.
La sentenza non precisa i dettagli della “dichiarazione”, ma è facile presumere che questa possa essere il contratto (che può essere stipulato anche da uno solo dei comproprietari) e\o il modello RLI.
In definitiva, quindi, viene stabilito chiaramente, in linea di principio, il condivisibile concetto che, nel caso in cui un soggetto, comproprietario di un immobile, si qualifichi come unico proprietario e percepisca per intero il canone d’affitto, sia questo l’unico titolare dell’obbligazione tributaria.
La questione, in termini più operativi presenta ancora qualche elemento di incertezza: non è chiaro, ad esempio, se la discriminante fondamentale sia la qualificazione come unico proprietario, l’effettiva percezione del canone, o la coincidenza delle due situazioni.
Tuttavia, al di là delle specifiche questioni tecniche, che possibilmente potrebbero essere superate alla coincidenza di tutti gli elementi insieme (percezione da parte di uno solo dei comproprietari del canone d’affitto, stipula da parte dello stesso del contratto d’affitto e conforme trasmissione del modello RLI), la questione essenziale è il punto che viene stabilito: il superamento dell’automatismo della tassazione dei redditi da locazione di un immobile in comproprietà in base alla percentuale di possesso e a prescindere dall’effettiva percezione del reddito.

Rientro cervelli: chiarimenti per i rientri precedenti al 2020
2022-05-26


Con Comunicato stampa del 25 maggio le Entrate annunciano la Circolare n 17 recante chiarimenti sul regime agevolato per docenti e ricercatori.
In particolare, viene delineato il panorama normativo per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e intende continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli. 
Si chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato 
Il comunicato stampa riepiloga che con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, 

  • docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero 
  • possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, 
  • previo versamento di un importo in unica soluzione. 

Questa possibilità è assicurata a condizione che

  • i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
  •  oppure che siano cittadini di Stati Ue, 
  • che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 
  • e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). 

Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento:

  • nei dodici mesi precedenti 
  • oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
  • e/o avere da uno a tre figli minorenni.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato: figli under 18, vale l’anno del versamento 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. 
Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. 
La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato: entro quando firmare il contratto di acquisto della casa

Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento. 
Il termine va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. 
Ad esempio:

  • in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022
  •  l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023. 

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