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Processo penale: riforma della giustizia. Ecco cosa cambia
2022-08-05


Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 ha approvato all'unanimità un decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, già precedentemente approvata dal Parlamento il 23 settembre 2021. In generale, il testo introduce norme che mirano a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026. 
Gli interventi riguardano:

  • procedura penale, si interviene sull’intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. Tra le novità, si segnala
    • l’implementazione del processo penale telematico: più digitalizzazione e uso delle tecnologiche informatiche lungo l’intero procedimento: per esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni.
    • la rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime. 
    • la valorizzazione della funzione deflattiva dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
    • Più filtri per la celebrazione dei processi: nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Introdotta poi un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti. 
    • Ricorso in appello inammissibile, in caso di mancanza di specificità dei motivi.
    • Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni. 
  • Sul sistema sanzionatorio, gli interventi rispondono ad una duplice finalità: diversificare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento. Si realizza una riforma del sistema di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, per renderle sanzioni effettive e certe. Da tempo si registrano tassi di riscossione e conversione delle pene pecuniarie ridottissimi (1% di esecuzione, 0,4 di riscossione, secondo i dati del Casellario giudiziale relativi al 2019, con una perdita per il bilancio dello Stato, solo in quell’anno, di oltre due miliardi di euro): per chi non paga, la pena pecuniaria si può convertire in misure limitative della libertà personale, secondo un modello sperimentato in Europa Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole in caso di insolvibilità. 
  • riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando risposta al problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza.  In particolare
    • Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà). Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Si amplia l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con “messa alla prova”, come indicato dalla legge delega, ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a sei anni. 
    • il pubblico ministero può, se lo ritiene opportuno, proporre all’indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali. 
    • per quanto riguarda l’istituto della particolare tenuità del fatto si va in una triplice direzione: estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio boschivo. Sarà il giudice a valutare in concreto l’eventuale tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Resta fermo che la causa di non punibilità non si applica se il comportamento è abituale. 
    • Si estende il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela. 
  • Sulla giustizia riparativa, in linea con la legge delega approvata dal Parlamento, si fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. 
  • Infine sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati. 
Decreto Aiuti bis 2022: guida alle novità
2022-08-05


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui

  1.  il contrasto al caro-energi e carburanti:il decreto
    • interviene  rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, 
    • interviene sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas
    • azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 
    • riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
    • stabilisce che per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre. 
    • proroga crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 
    • dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022
  2. contrasto all’emergenza idrica: il decreto:
    • stanzia risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, 
    • accelera gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) 
    • consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.
    • stanzia risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province,
    • e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. 
    • stanzia risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 
  3. il sostegno agli enti territoriali:  il decreto
    • dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. 
    • prevede l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, 
    • prevede l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti 
    • rifinanzia per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi  
  4. il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto,
  5. il rilancio degli investimenti: sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). 

Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 
Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo. 
Infine, è stato rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.

Assonime: l’importanza del numero di identificazione IVA per le cessioni intra UE
2022-08-05


Pochi impianti normativi presentano un grado così elevato di complessità e un numero così elevato di particolarità come quello che sta alla base dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
L’IVA, in inglese VAT, è la generale imposta sui consumi, armonizzata a livello unionale,  il cui fondamento giuridico è definito direttamente dall’Unione Europea con l’emanazione di direttive che ne regolano il funzionamento complessivo.
La Circolare Assonime numero 24 del 26 luglio 2022 approfondisce, tra le altre cose, un aspetto a volte trascurato dagli operatori, ma che, alla luce delle recenti modifiche normative, assume una rilevanza non più secondaria.
La Circolare analizza le modifiche normative, apportate alla disciplina IVA nazionale, contenute nel Decreto Legislativo 192/2021, entrato in vigore il giorno 1 dicembre 2021, che recepisce la Direttiva 2018/1910/UE.
La Direttiva 2018/1910/UE tratta delle ormai famose soluzioni rapide, altrimenti dette quick fixes, in materia di scambi comunitari, attraverso le quali, tra le altre cose, è stato dato maggior rilievo al numero di identificazione IVA (la nostra partita IVA) per gli scambi commerciali intracomunitari, e per il cui recepimento il Legislatore italiano ha aspettato l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.
Per quanto oggetto di questo articolo, la Direttiva 2018/1910/UE ha modificato quella parte della Direttiva IVA che definiva il perimetro della cessione intracomunitaria non imponibile (ai fini IVA) nel paese d’origine, modificando il ruolo che assume il numero di identificazione IVA delle imprese interessate.
Con maggiore precisione, ciò che cambia è il ruolo che assume il VAT Information Exchange System (abbreviato in VIES), l’iscrizione presso il quale assume adesso rilevanza sostanziale.
Il VIES è un sistema di scambio di dati tra gli Stati dell’Unione Europea, che permette di convalidare a livello unionale il codice identificativo IVA al fine di contrastare le possibili frodi che possono essere sviluppate triangolando operazioni intracomunitarie tra diverse società, al fine di generare crediti fiscali inesistenti.
Secondo le prescrizioni della nuova normativa l’iscrizione al VIES costituisce requisito imprescindibile per poter considerare l’operazione non imponibile nel paese di origine, insieme al requisito concreto del trasporto fuori dal territorio dello Stato. Nel caso in cui l’acquirente non risulti iscritto al VIES, l’operazione non potrà essere considerata non imponibile ai fini IVA e il venditore dovrà applicare e versare l’IVA nel paese d’origine.
In Italia, in passato, prima della novellazione normativa, in mancanza di una norma specifica, la questione è stata molto dibattuta, e quello dell’iscrizione al VIES veniva considerato un requisito più formale che sostanziale per qualificare un’operazione come non imponibile per mancanza del requisito della territorialità; oggi, con in conseguenza della modifica operata a livello unionale, l’iscrizione al VIES diviene requisito formale e sostanziale, elemento imprescindibile per l’attribuzione della non imponibilità all’operazione transfrontaliera.
La Circolare numero 24 di Assonime precisa che il venditore, prima di effettuare una operazione intracomunitaria, dovrà:

  1. iscriversi al VIES, utilizzando il numero di partita IVA rilasciato dallo Stato europeo d’origine o in cui è stabilito;
  2. verificare che l’acquirente sia a sua volta iscritto al VIES.

In mancanza dell’iscrizione al VIES, precisa Assonime, anche nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo regolarmente dotato di codice identificativo IVA, la cessione intracomunitaria resterà comunque soggetta a IVA nel paese del venditore.
La Circolare di Assonime puntualizza anche che la Commissione europea, in sede di note esplicative, ha fornito le seguenti precisazioni:

  • il numero di partita IVA dell’acquirente non deve necessariamente essere stato rilasciato dallo stesso paese europeo di destinazione degli acquisti;
  • le modalità di comunicazione del codice identificativo IVA tra le parti è lasciato alla loro discrezione, non essendo richieste particolari formalità dalla normativa;
  • se, al momento dell’emissione della fattura, l’acquirente non è stato in grado di comunicare al venditore il numero di partita IVA iscritto al VIES, questi dovrà emettere il documento applicando l’IVA nel paese d’origine; ma, nel momento in cui l’acquirente comunicherà l’identificativo, il venditore dovrà rettificare di conseguenza la fattura;
  • qualora l’acquirente aderisca a un Gruppo IVA, questo dovrà comunicare al venditore il numero di identificazione IVA del Gruppo.
Fondo di garanzia per le PMI: nuova circolare sui finanziamenti
2022-08-05


A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea a partire dal 30 agosto 2022 sarà possibile, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti". La circolare 6 del 3 agosto pubblicata dal Fondo di Garanzia per le PMI e qui allegata ha fornito chiarimenti sul tema.
Rimandando alla circolare per ulteriori chiarimenti, riepiloghiamo i requisiti per beneficiare delle agevolazioni del Fondo.
Fondo garanzia PMI: requisiti
AI fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

  1. I soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);
  2. i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione; 
  3. le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti: 
    • La durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 96 mesi
    •  l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:
      • al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale
      • al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale; 
      • al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19; 
  4. Per le richieste di riassicurazione/controgaranziadevono essere rispettate inoltre le ulteriori seguenti condizioni:
    • le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo; 
    • la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo;
    • il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve indicare nella sezione “trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo; 
    • il soggetto richiedente, a seguito dell’ammissione all’intervento del Fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione all’intervento stesso, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo (confermando o meno quanto indicato nella domanda di ammissione).

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