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Ultime news

Superbonus 110%: l'appalto al general contractor
2021-04-16

Con la Risposta a interpello n 254 del 15 aprile 2021 le Entrate chiariscono il caso del superbonus 110% con "contraente generale" ossia il caso in cui il contribuente dia in appalto, dalla progettazione alla realizzazione, ad un unico soggetto la pratica del superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza.
In particolare, si ritiene che l'Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di " contraente generale", gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di confromità e asseverazione).
Vediamo i dettagli dell'interpello
Il Contribuente istante vuole realizzare interventi su un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica.
Tale edificio è costituito da:

  1. una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale (categoria A/4) 
  2. una unità immobiliare con destinazione magazzino (categoria C/2).

Egli intende realizzare i seguenti interventi che permetteranno il salto di due classi energetiche: 

  • isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto; 
  • installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo; 
  • sostituzione degli infissi. A tale proposito, l'Istante dichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera.

L'istante ichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto:

  • per il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi
  • per quello di progettazione dell'opera. 

L'istante precisa che: 

  • le opere saranno fatturate dal fornitore unico che agisce come contraente generale al raggiungimento di 3 stati di avanzamento lavori corrispondenti al 30%, 60% e 100% delle lavorazioni; 
  • la progettazione sarà eseguita e fatturata dal predetto fornitore unico alla consegna ed approvazione dei documenti progettuali; 
  • i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di cui all'articolo 92 del decreto legislativi 81 del 2008, la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), la direzione dei lavori e la contabilità dell'opera, l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all'articolo 119 comma 13 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al medesimo articolo 119, l'esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, saranno eseguiti da professionisti incaricati dall'Istante, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista. 

Si specifica che i professionisti incaricati emetteranno fattura al fornitore unico secondo i tempi definiti nei rispettivi accordi che possono prevedere pagamenti a Stato avanzamento lavori oppure al termine dei lavori.
L'Istante chiarisce di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale il quale per pagare le fatture ai professionisti con addebito del relativo importo a suo carico il quale, a sua volta, in virtù del predetto mandato potrà pagare ai soggetti coinvolti le fatture relative ai servizi professionali e, successivamente, potrà fatturare all'Istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura " compenso per servizi professionali svolti dal professionista" in maniera ben distinta dall'importo fatturato per i lavori.
Tutto ciò premesso chiede se possa ricevere da un unico contraente generale:

  1. sia i servizi di progettazione e realizzazione delle opere con successivo accesso all'opzione dello sconto in fattura, 
  2. sia gli ulteriori servizi connessi alla realizzazione dei prospettati lavori senza pagamento di sovrapprezzo, accedendo per questi ultimi allo sconto in fattura, in quanto costi detraibili ai fini del Superbonus.

L'agenzia ritiene che l'Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura:

  • in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di " contraente generale", gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).
  • in particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal " contraente generale" per riaddebitare all'Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso. 

Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione è consentito, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.
L'agenzia sottolinea invece che la Circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese NON rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. 
Tale chiarimento secondo l'agenzia risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. 
Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.

Prospetto Aiuti di Stato errato: possibile correggere con dichiarazione integrativa
2021-04-16

Con Risoluzione n 26/E del 15 aprile 2021 le Entrate rispondono a quesiti di contribuenti in merito alla corretta compilazione del prospetto "Aiuti di Stato".
In particolare sono pervenute  richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato, RNA dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018. 
Molti contribuenti riferiscono di aver erroneamente compilato il prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione , su cui è calcolata l’agevolazione, in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. 
Inoltre riferiscono di aver dichiarato erroneamente il maggiore importo e iscritto come aiuto individuale in RNA. 
Le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). 
L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.
Prospetto Aiuti di Stato Errato, come correggere
L'agenzia nel rispondere specifica che, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione, invece dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto (ai sensi dei commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2 del DPR N 322/1998) 
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale. 
La risoluzione chiarisce che nel caso di erronea compilazione del quadro Aiuti di Stato è applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Aiuti di Stato. L'RNA Registro Nazionale Aiuti di Stato 
L'agenzia ricorda che è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (ai sensi dell’art. 52 Legge n 234/2021 come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), Legge n115/2015)
Il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA relativamente alle modalità di registrazione degli aiuti distingue:

  • gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, 
  • dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. 

Alla distinzione corrispondono differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto e l’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semiautomatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. 
L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. 
L'agenzia ricorda che nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo e chiarisce che qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto come sopra specificato.

Dichiarazione IRAP 2021: approvate le specifiche tecniche per l'invio dati alle regioni
2021-04-16

Con Provvedimento n 93789 del 13 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate pubblica le specifiche tecniche per l'invio dei dati alle Regioni per le dichiarazioni IRAP 2021.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate trasmette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni Irap, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe Tributaria ed Enti locali denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento di cui si tratta.
SCARICA QUI L'ALLEGATO A
Si ricorda che con provvedimento del 29 gennaio 2021 è stato approvato il modello di dichiarazione IRAP 2021 con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020. 
SCARICA QUI IL MODELLO IRAP 2021
Il punto 1.1 dell’Allegato 1 al suddetto provvedimento fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche di qui il Provvedimento n 93789 del 13 aprile 2021 che appunto, nell’Allegato A, definisce le specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap. 
Attenzione va prestata al fatto che la trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap come stabilito dal punto 2.1 dell’Allegato 1 del predetto provvedimento del 29 gennaio 2021

Imposta di bollo e-fattura: attenzione alla data di consegna e di messa a disposizione
2021-04-15

In data 14 aprile, a ridosso della messa a disposizione degli elenchi A e B del primo trimestre 2021 per le verifiche e le integrazioni inerenti all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia ha pubblicato la Guida sul tema.
In particolare, tra i chiarimenti forniti, il più rilevante è quello che riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali). A tal fine devono essere considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Riprendendo l’esempio fornito nella guida: una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
Sul funzionamento della nuova procedura sull’imposta di bollo, la messa a disposizione degli elenchi A e B da parte dell’Agenzia, la loro modifica, fino ad arrivare al pagamento dell’imposta, leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche: nuova procedura 2021.
Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

  • consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva)
  • consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

ATTENZIONE: l’inclusione dell’imposta di bollo relativa ad una fattura in un trimestre precedente, e quindi l’anticipazione dell’imposta, rispetto al suo corretto conteggio nel trimestre successivo, non configura una violazione. Tuttavia l’Agenzia invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, e di conseguenza il contatto con questa per chiarire i disallineamenti.
 

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