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<td align="left" class="testo">&#13;
<p>Il MISE annuncia che <strong>a partire dalle ore 10.00 del 23 maggio e fino alle ore 17.00 del 23 giugno 2022:</strong></p>
<ul>
<li><strong>le micro, piccole e medie imprese agricole&#xA0;</strong></li>
<li><strong>potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi&#xA0;</strong></li>
<li>relative alle attivit&#xE0; di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.</li>
</ul>
<p>E' stato pubblicato infatti il <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14345/dd-mise-fondoagricolturainnovat…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Decreto Direttoriale del 2 maggio 2022</strong></a> con le modalit&#xE0; di presentazione delle istanze della misura che mette a disposizione<strong>&#xA0;5 milioni di euro. (Pubblicato anche ulteriore decreto con la fissazione degli orari. </strong><a href="https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/204…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Clicca qui per accedere al sito MISE)</strong></a></p>
<p>Gli incentivi saranno concessi:</p>
<ul>
<li>nella forma di <strong>contributo a fondo perduto&#xA0;</strong>
</li>
<li><strong>per l&#x2019;acquisto e l&#x2019;installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali,&#xA0;</strong></li>
<li>che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.</li>
</ul>
<p>Si sottolinea che il decreto di cui si tratta specifica:</p>
<ul>
<li>
<strong>le modalit&#xE0; di invio della domanda di contributo</strong>, che vanno presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo <a href="/cdn-cgi/l/email-protection#adcec2c3d9dfc4cfd8d9c2cbc4ccedddc8ce83c0c4dec883cac2db83c4d996" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span class="__cf_email__" data-cfemail="91f2feffe5e3f8f3e4e5fef7f8f0d1e1f4f2bffcf8e2f4bff6fee7bff8e5">[email&#xA0;protected]</span></a> <strong style="box-sizing: inherit; border: 0 solid var(--black); font-weight: 700; color: rgb(65, 65, 65); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022:</strong>&#xA0;</li>
<li>
<strong>le modalit&#xE0; di richieste di erogazione</strong> del contributo, che vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="d5b6babba1a7bcb7a0a1bab3bcb495a5b0b6fbb8bca6b0fbb2baa3fbbca1">[email&#xA0;protected]</a><strong>&#xA0;a seguito dell&#x2019;integrale pagamento delle spese rendicontate,&#xA0;</strong><strong>a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023&#xA0;</strong>
</li>
</ul>
<p>Ricordiamo che il 14 ottobre 2021 era stato pubblicato in <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/13092/decreto-fondo-innovativo-invest…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>GU n 246 il Decreto 30 luglio 2021</strong></a> recante le modalit&#xE0; attuative del <em><strong>F</strong></em><strong><em>ondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (</em></strong>ex articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)</p>
<p>Sinteticamente si evidenzia che il fondo con una ha una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole e l<strong>e agevolazioni saranno concesse</strong><strong>&#xA0;nella forma di contributo a fondo perduto:</strong></p>
<ul>
<li>nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,</li>
<li>ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all&#x2019;acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.</li>
</ul>
<p><strong>Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.</strong></p>
<h2>Fondo investimenti innovativi agricoltura: i beneficiari&#xA0;</h2>
<p>Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.<br>Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:</p>
<ul type="disc">
<li>essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell&#x2019;Allegato I al regolamento ABER;</li>
<li>essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese &#x2013; sezione speciale imprese agricole &#x2013; della Camera di commercio territorialmente competente;</li>
<li>avere la sede legale o un&#x2019;unit&#xE0; locale ubicata sul territorio nazionale;</li>
<li>essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalit&#xE0; liquidatorie;</li>
<li>non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficolt&#xE0;, cos&#xEC; come individuata all&#x2019;articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;</li>
<li>non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.</li>
</ul>
<p><strong>Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:</strong></p>
<ul type="disc">
<li>nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all&#x2019;articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;</li>
<li>i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#x2019;articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.</li>
</ul>
<h2>Fondo investimenti innovativi imprese agricole: le spese ammissibili</h2>
<p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l&#x2019;acquisto e l&#x2019;installazione di:</p>
<ul type="disc">
<li>beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all&#x2019;allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;</li>
<li>beni immateriali strumentali inclusi nell&#x2019;allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.</li>
</ul>
<p>Ai fini dell&#x2019;ammissibilit&#xE0;, le spese devono:</p>
<ul type="disc">
<li>essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;</li>
<li>essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell&#x2019;attivit&#xE0; d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l&#x2019;acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l&#x2019;unit&#xE0; locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l&#x2019;impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalit&#xE0; nell&#x2019;ambito del ciclo produttivo dell&#x2019;impresa;</li>
<li>essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all&#x2019;impresa beneficiaria e con modalit&#xE0; che consentano la piena tracciabilit&#xE0; del pagamento e l&#x2019;immediata riconducibilit&#xE0; dello stesso alla relativa fattura.</li>
</ul>
<p>L&#x2019;investimento relativo all&#x2019;acquisizione dei beni deve:</p>
<ul type="disc">
<li>essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;</li>
<li>essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all&#x2019;articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;</li>
<li>essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell&#x2019;ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;</li>
<li>essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell&#x2019;ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui &#xE8; ubicata la sede legale o l&#x2019;unit&#xE0; locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, &#xE8; possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.</li>
</ul>
<p><strong>Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:</strong></p>
<ul type="disc">
<li>relative a beni usati;</li>
<li>sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;</li>
<li>ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.</li>
</ul>
<p>L&#x2019;IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall&#x2019;impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.</p>
<p>Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.</p>
<p><strong>La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.</strong></p> </td>