<td align="left" class="testo">
<p><strong>L'OAM organismo agenti e mediatori</strong> con notizia pubblicata sul proprio sito<strong> informa che dal 16 maggio è attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale.</strong></p>
<p>Si specifica inoltre che<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>coloro che già svolgono l’attività, anche <em>online</em>, in Italia, </strong></li>
<li><strong>e sono in possesso dei requisiti di legge,</strong></li>
<li><strong>potranno continuare a farlo </strong></li>
<li><strong>ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro</strong></li>
<li><strong>entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. </strong></li>
</ul>
<p>Ricordiamo che il <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/13865/decreto-criptovalute-bollinato…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Decreto sulle criptovalute </strong></a>emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze <strong>prevede ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM </strong><strong>(organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) </strong>l<strong>e modalità e la tempistica con cui </strong></p>
<ul>
<li>
<strong>i prestatori di servizi </strong>relativi all’utilizzo <strong>di </strong><strong>valuta virtuale</strong> </li>
<li>i prestatori di servizi di portafoglio digitale </li>
</ul>
<p><strong>sono tenuti ad effettuare la comunicazione </strong>di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.</p>
<p>In particolare, <strong>l’esercizio</strong> sul territorio della Repubblica italiana <strong>dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale</strong> e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c)<strong> è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.</strong> </p>
<p><strong>L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti</strong> di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. </p>
<h2>
<strong>Criptovalute: come iscriversi nella sezione speciale del registro</strong> OAM</h2>
<p>Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa, i<strong> prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività,</strong> <strong>anche online, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti </strong><strong>sono tenuti alla comunicazione </strong>di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter.</p>
<p>L’obbligo si considera assolto <strong>mediante comunicazione all’OAM, </strong>ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. </p>
<p>I prestatori di tali servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgono l’attività, <strong>effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data.</strong> <a href="https://www.organismo-am.it/news-home-page/1529-oam-attivo-dal-16-maggi…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0 solid var(--black); font-weight: 700; color: rgb(65, 65, 65); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">(clicca qui per maggiori info sulla iscrizione al registro)</strong></a></p>
<p><strong>In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione </strong>si considera non assolto e l’eventuale <strong>esercizio dell’attività </strong>da parte dei predetti prestatori <strong>è considerato abusivo</strong>. </p>
<p><strong>La comunicazione è effettuata telematicamente</strong> all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. </p>
<p><strong>La comunicazione contiene: </strong></p>
<ul>
<li>a) <strong>per le persone fisiche: </strong><ul>
<li>1) il cognome e il nome; </li>
<li>2) il luogo e la data di nascita; </li>
<li>3) la cittadinanza;</li>
<li>4) il codice fiscale, ove assegnato;</li>
<li>5) gli estremi del documento di identificazione; </li>
<li>6) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; </li>
<li>7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; </li>
<li>8) l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; </li>
<li>9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; </li>
<li>10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.</li>
</ul>
</li>
<li>b) <strong>per i soggetti diversi dalle persone fisiche: </strong><ul>
<li>1) la denominazione sociale;</li>
<li>2) la natura giuridica del soggetto; </li>
<li>3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; </li>
<li>4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; </li>
<li>5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; </li>
<li>6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; </li>
<li>7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; </li>
<li>8)l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; </li>
<li>9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; </li>
<li>10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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