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<td align="left" class="testo">&#13;
<p><strong>L'OAM organismo agenti e mediatori</strong> con notizia pubblicata sul proprio sito<strong>&#xA0;informa che dal 16 maggio &#xE8; attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale.</strong></p>
<p>Si specifica inoltre che<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>coloro che gi&#xE0; svolgono l&#x2019;attivit&#xE0;, anche <em>online</em>, in Italia,&#xA0;</strong></li>
<li><strong>e sono in possesso dei requisiti di legge,</strong></li>
<li><strong>potranno continuare a farlo&#xA0;</strong></li>
<li><strong>ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro</strong></li>
<li><strong>entro i 60 giorni successivi al 16 maggio.&#xA0;</strong></li>
</ul>
<p>Ricordiamo che il <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/13865/decreto-criptovalute-bollinato…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Decreto sulle criptovalute&#xA0;</strong></a>emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze <strong>prevede ai fini dell&#x2019;efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM&#xA0;</strong><strong>(organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivit&#xE0; finanziaria e dei mediatori creditizi)&#xA0;</strong>l<strong>e modalit&#xE0; e la tempistica con cui&#xA0;</strong></p>
<ul>
<li>
<strong>i prestatori di servizi&#xA0;</strong>relativi all&#x2019;utilizzo <strong>di&#xA0;</strong><strong>valuta virtuale</strong>&#xA0;</li>
<li>i prestatori di servizi di portafoglio digitale&#xA0;</li>
</ul>
<p><strong>sono tenuti ad effettuare la comunicazione&#xA0;</strong>di cui all&#x2019;articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.</p>
<p>In particolare, <strong>l&#x2019;esercizio</strong> sul territorio della Repubblica italiana <strong>dei servizi relativi all&#x2019;utilizzo di valuta virtuale</strong> e dei servizi di portafoglio digitale di cui all&#x2019;articolo 1, comma 2, lettere b) e c)<strong>&#xA0;&#xE8; riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.</strong>&#xA0;</p>
<p><strong>L&#x2019;iscrizione nella sezione speciale del registro &#xE8; subordinata al possesso dei requisiti</strong> di cui all&#x2019;articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.&#xA0;</p>
<h2>
<strong>Criptovalute: come iscriversi nella sezione speciale del registro</strong> OAM</h2>
<p>Ai fini dell&#x2019;iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall&#x2019;avvio della stessa, i<strong>&#xA0;prestatori di servizi relativi all&#x2019;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attivit&#xE0;,</strong> <strong>anche online, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti&#xA0;</strong><strong>sono tenuti alla comunicazione&#xA0;</strong>di cui all&#x2019;articolo 17-bis, comma 8-ter.</p>
<p>L&#x2019;obbligo si considera assolto <strong>mediante comunicazione all&#x2019;OAM,&#xA0;</strong>ai fini dell&#x2019;efficiente popolamento della sezione speciale del registro.&#xA0;</p>
<p>I prestatori di tali servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro gi&#xE0; svolgono l&#x2019;attivit&#xE0;, <strong>effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data.</strong> <a href="https://www.organismo-am.it/news-home-page/1529-oam-attivo-dal-16-maggi…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0 solid var(--black); font-weight: 700; color: rgb(65, 65, 65); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">(clicca qui per maggiori info sulla iscrizione al registro)</strong></a></p>
<p><strong>In caso di mancato rispetto del predetto termine l&#x2019;obbligo di comunicazione&#xA0;</strong>si considera non assolto e l&#x2019;eventuale <strong>esercizio dell&#x2019;attivit&#xE0;&#xA0;</strong>da parte dei predetti prestatori <strong>&#xE8; considerato abusivo</strong>.&#xA0;</p>
<p><strong>La comunicazione &#xE8; effettuata telematicamente</strong> all&#x2019;OAM utilizzando il servizio presente nell&#x2019;area privata dedicata del portale dell&#x2019;OAM. L&#x2019;accesso all&#x2019;area dedicata &#xE8; consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalit&#xE0; tecniche stabilite dall&#x2019;OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.&#xA0;</p>
<p><strong>La comunicazione contiene:&#xA0;</strong></p>
<ul>
<li>a) <strong>per le persone fisiche:&#xA0;</strong><ul>
<li>1) il cognome e il nome;&#xA0;</li>
<li>2) il luogo e la data di nascita;&#xA0;</li>
<li>3) la cittadinanza;</li>
<li>4) il codice fiscale, ove assegnato;</li>
<li>5) gli estremi del documento di identificazione;&#xA0;</li>
<li>6) la residenza anagrafica nonch&#xE9; il domicilio, se diverso dalla residenza;&#xA0;</li>
<li>7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l&#x2019;OAM;&#xA0;</li>
<li>8) l&#x2019;indicazione della tipologia di attivit&#xE0; svolta in qualit&#xE0; di prestatore di servizi relativi all&#x2019;utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;&#xA0;</li>
<li>9) l&#x2019;indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell&#x2019;allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;&#xA0;</li>
<li>10) le modalit&#xE0; di svolgimento del servizio, con l&#x2019;indicazione del numero e dell&#x2019;indirizzo dei punti fisici di operativit&#xE0;, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell&#x2019;operativit&#xE0; online con l&#x2019;indicazione dell&#x2019;indirizzo web tramite il quale il servizio &#xE8; svolto.</li>
</ul>
</li>
<li>b) <strong>per i soggetti diversi dalle persone fisiche:&#xA0;</strong><ul>
<li>1) la denominazione sociale;</li>
<li>2) la natura giuridica del soggetto;&#xA0;</li>
<li>3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;&#xA0;</li>
<li>4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;&#xA0;</li>
<li>5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell&#x2019;Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;&#xA0;</li>
<li>6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;&#xA0;</li>
<li>7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l&#x2019;OAM;&#xA0;</li>
<li>8)l&#x2019;indicazione della tipologia di attivit&#xE0; svolta in qualit&#xE0; di prestatore di servizi relativi all&#x2019;utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;&#xA0;</li>
<li>9) l&#x2019;indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell&#x2019;allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;&#xA0;</li>
<li>10) le modalit&#xE0; di svolgimento del servizio, con l&#x2019;indicazione del numero e dell&#x2019;indirizzo dei punti fisici di operativit&#xE0;, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell&#x2019;operativit&#xE0; online con l&#x2019;indicazione dell&#x2019;indirizzo web tramite il quale il servizio &#xE8; svolto.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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