<td align="left" class="testo">
<p>L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che<strong> le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale:</strong> si tratta del cosiddetto<strong> <em>monitoraggio fiscale</em> </strong>e l’obbligo dichiarativo si estingue con la <strong>compilazione del quadro RW</strong> del modello Redditi di riferimento.</p>
<p>Ampliando il perimetro d’applicazione dell’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “<em>sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti</em>”.</p>
<p>Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l’attività immateriale basata su blockchain, <strong>la prassi</strong>, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, <strong>ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.</strong> </p>
<p>Per un approfondimento della questione si veda l’articolo <a href="https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14696-criptovalute-tassazio…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi</strong>.</a></p>
<p>L’assimilazione ha come conseguenza<strong> il fatto che la detenzione di criptovalut</strong><strong>e</strong>, così come di valute estere, <strong>fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al </strong><em><strong>monitoraggio fiscale</strong></em>.</p>
<p>Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al <em>monitoraggio fiscale</em> e all’IVAFE, l’<em>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</em>, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:</p>
<ul>
<li>“<em>a</em><em>i fini della compilazione di tale quadro,</em><em><strong> il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre </strong></em><em>del periodo di riferimento, </em><em><strong>deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale</strong></em><em>. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso</em>”;</li>
<li>“<em><strong>le valute virtuali non sono soggette all'</strong></em><em><strong>I</strong></em><em><strong>mposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</strong></em><em> (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari</em>”.</li>
</ul>
<p><img src="https://cdn.fiscoetasse.com/froala/tTQxfJpPc6uer1ODD0rVIbLRaSROSsBeB2dt…; style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"></p>
<p>Per quanto riguarda infine la <strong>compilazione del quadro RW</strong>, denominato “<em>Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE</em>”,<strong> del modello Redditi PF 2022, </strong>le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:</p>
<ul>
<li>la <strong>colonna 3</strong> “<em>Codice individuazione bene</em>”: inserire il <strong>codice 14</strong> “<em>Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali</em>”;</li>
<li>la <strong>colonna 4</strong> “<em>Codice Stato estero</em>”: <strong>non compilare</strong>, in quanto campo è definito “<em>non obbligatorio</em>” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;</li>
<li>la <strong>colonna 20 </strong>“<em>Solo monitoraggio</em>”: <strong>flaggare</strong>, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.</li>
</ul> </td>