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<p>L&#x2019;articolo 4 del DL 167/1990 prevede che<strong>&#xA0;le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societ&#xE0; semplici che detengono all&#x2019;estero attivit&#xE0; finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale:</strong> si tratta del cosiddetto<strong>&#xA0;<em>monitoraggio fiscale</em>&#xA0;</strong>e l&#x2019;obbligo dichiarativo si estingue con la <strong>compilazione del quadro RW</strong> del modello Redditi di riferimento.</p>
<p>Ampliando il perimetro d&#x2019;applicazione dell&#x2019;obbligo dichiarativo, l&#x2019;Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che &#x201C;<em>sono soggette al medesimo obbligo anche le attivit&#xE0; finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti</em>&#x201D;.</p>
<p>Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l&#x2019;attivit&#xE0; immateriale basata su blockchain, <strong>la prassi</strong>, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessit&#xE0; di parte della dottrina, <strong>ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.</strong>&#xA0;</p>
<p>Per un approfondimento della questione si veda l&#x2019;articolo <a href="https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14696-criptovalute-tassazio…; rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi</strong>.</a></p>
<p>L&#x2019;assimilazione ha come conseguenza<strong>&#xA0;il fatto che la detenzione di criptovalut</strong><strong>e</strong>, cos&#xEC; come di valute estere, <strong>fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al&#xA0;</strong><em><strong>monitoraggio fiscale</strong></em>.</p>
<p>Della questione si &#xE8; occupata l&#x2019;Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al <em>monitoraggio fiscale</em> e all&#x2019;IVAFE, l&#x2019;<em>Imposta sul valore delle attivit&#xE0; finanziarie detenute all'estero</em>, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l&#x2019;Agenzia precisa che:</p>
<ul>
<li>&#x201C;<em>a</em><em>i fini della compilazione di tale quadro,</em><em><strong>&#xA0;il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre&#xA0;</strong></em><em>del periodo di riferimento,&#xA0;</em><em><strong>deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale</strong></em><em>. Negli anni successivi, il contribuente dovr&#xE0; indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso</em>&#x201D;;</li>
<li>&#x201C;<em><strong>le valute virtuali non sono soggette all'</strong></em><em><strong>I</strong></em><em><strong>mposta sul valore delle attivit&#xE0; finanziarie detenute all'estero</strong></em><em>&#xA0;(IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari</em>&#x201D;.</li>
</ul>
<p><img src="https://cdn.fiscoetasse.com/froala/tTQxfJpPc6uer1ODD0rVIbLRaSROSsBeB2dt…; style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"></p>
<p>Per quanto riguarda infine la <strong>compilazione del quadro RW</strong>, denominato &#x201C;<em>Investimenti all&#x2019;estero e/o attivit&#xE0; estere di natura finanziaria &#x2013; monitoraggio IVIE / IVAFE</em>&#x201D;,<strong>&#xA0;del modello Redditi PF 2022, </strong>le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:</p>
<ul>
<li>la <strong>colonna 3</strong> &#x201C;<em>Codice individuazione bene</em>&#x201D;: inserire il <strong>codice 14</strong> &#x201C;<em>Altre attivit&#xE0; estere di natura finanziaria e valute virtuali</em>&#x201D;;</li>
<li>la <strong>colonna 4</strong> &#x201C;<em>Codice Stato estero</em>&#x201D;: <strong>non compilare</strong>, in quanto campo &#xE8; definito &#x201C;<em>non obbligatorio</em>&#x201D; dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;</li>
<li>la <strong>colonna 20&#xA0;</strong>&#x201C;<em>Solo monitoraggio</em>&#x201D;: <strong>flaggare</strong>, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.</li>
</ul> </td>