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Ultime news

Rimborsi spese forfettari amministratori locali: non concorrono al reddito
2022-06-30


Con Risposta a interpello n 348 del 27 giugno 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su rimborsi spese degli amministratori locali (Articolo 52 del Tuir ) e l'eventuale esclusione dai redditi assimilati.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i rimborsi spese, anche forfetari, spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare facente parte di una Regione a statuto speciale beneficiano dell’esenzione prevista dall’art 52 comma 1 lett. b) del TUIR.
La Comunità Collinare di una regione a statuto speciale specifica che l'articolo 12, comma 1, della Legge Regionale (LR) prevede che sono organi della Comunità l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo. 
Con delibera del 10 giugno 2021, n. 913, la Giunta regionale ha fissato, per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo dell'Istante, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.
L'Istante ha chiesto se i predetti rimborsi in favore dei propri amministratori locali siano o meno rilevanti ai fini IRPEF
Le Entrate ricordano che l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede, tra l'altro, alla lettera g) del comma 1, l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle « indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni»
In applicazione della suddetta norma, che richiama espressamente la legge n. 816 del 1985 successivamente abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera o), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l'altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane. 
Relativamente alle modalità di determinazione di tali redditi, l'articolo 52, comma 1, del Tuir, rinvia, in quanto compatibili, alle modalità di determinazione dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Tuir, salve le specifiche deroghe previste dal medesimo comma 1 del richiamato articolo 52. 
Fra queste, nel caso specifico rileva la deroga contenuta nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 52, secondo cui «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi». 
Si tratta, in buona sostanza, delle somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 del Tuir, a condizione che l'erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Con specifico riferimento ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell'articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir.
La citata risoluzione n. 224/E del 2009 ha riconosciuto l'esenzione fiscale di detti rimborsi, ancorché forfetari, tenuto conto della stretta correlazione tra l'effettività dell'impegno istituzionale reso e i rimborsi medesimi, risultante dal comma 2 del citato articolo 84 del TUEL, secondo cui la misura dei predetti rimborsi è operata dal dirigente competente sulla base della documentazione e della dichiarazione fornite dall'amministratore in ordine alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta. 
Con riferimento al caso di specie, premesso che la Regione è una regione a statuto speciale, in considerazione della normativa regionale che definisce il trattamento economico per gli amministratori locali dell’ente e della delibera della Giunta regionale, viene chiarito che il rimborso forfetario in relazione alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato è ancorato all’effettività dell’impegno istituzionale assunto e ciò consente l’applicazione dell’esonero predetto.
Dio fatto vengono estese le conclusioni cui l’Agenzia era già pervenuta con riferimento ai rimborsi erogati agli amministratori di un Comune appartenente ad una Regione a statuto ordinario

Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni 'prima casa'
2022-06-29


Con Risposta a interpello n 349 del 28 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sulla perdita della agevolazione prima casa nel caso di acquisto della nuda proprietà da parte di una cittadina italiana residente all'estero.
Vediamo i dettagli.
L'istante residente all’estero e iscritta all'AIRE ha acquistato casa in Italia e l'ha rivenduta prima dei 5 anni con impegno a ricomperare altro immobile entro un anno per non perdere l'agevolazione prima casa.
Provvede poi ad acquistare un nuovo immobile intestando a se stessa la nuda proprietà e a una parente il diritto di usufrutto, l'agenzia ritiene che non potrà fruire del regime agevolato, riconosciuto dalla norma solo per la proprietà piena dell’immobile. 
Di contro, l'agenzia aggiunge che come precisato anche nella risposta a interpello n. 627/2021 la stessa istante, cittadina iscritta all’Aire, non è tenuta ad adibire il nuovo immobile acquistato entro l’anno anno successivo alla vendita, ad abitazione principale in quanto tale obbligo non può essere imposto a chi vive stabilmente all’estero.
L'agenzia spiega che in linea generale la decadenza dalla agevolazione prima casa è evitata, se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile che deve essere destinato ad abitazione principale.
Con particolare riguardo alla situazione del cittadino emigrato all'estero, si osserva che in base alla Nota II-bis della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986  l'agevolazione spetta a condizione che "l'immobile acquistato costituisca la 'prima casa' nel territorio italiano". 
Come chiarito dalla circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, l'agevolazione compete a condizione che l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato (cfr. anche circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo 2.1.2. e circolare n. 1 del 2 marzo 1994 capitolo I, paragrafo 2, lett. b), purché sussistano gli altri requisiti di cui alle lettere b) e c) della più volte richiamata Nota II-bis. 
Con la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 627 del 2021 è stato affermato che, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale; ciò in quanto tale obbligo (analogamente a quello di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata «a propria abitazione principale». 
Sul tema della piena proprietà l’Agenzia richiama la sentenza della Cassazione n. 17148/2018 secondo la quale l'atto necessario a evitare la decadenza dall'agevolazione prima casa precedentemente fruita, deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva e, di conseguenza a destinare la stessa ad abitazione principale. 
Per la Suprema corte la decadenza non è evitata se, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con la misura agevolativa, il contribuente proceda all'acquisto della nuda proprietà di un’altra casa.
Concludendo, alla luce della ratio della disciplina in esame come delineata dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non sia idonea ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa".  Non rileva la circostanza relativa all'impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all'estero. 

Credito d'imposta IMU: arriva l'autorizzazione europea per il settore Turismo
2022-06-29


In data 21 giugno è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.
In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese del comparto turistico.
In particolare alle:

  • imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
  • nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

è riconosciuto un credito di imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:

  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
  • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate 
  • e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. 

L’articolo 22 richiama i soggetti proprietari degli immobili precisando che gli stessi debbano essere anche i gestori diretti dell’attività.
Questo aspetto potrà generare dubbi sulla spettanza del credito per diversi soggetti, ad esempio ci si domanda la posizione di un socio proprietario dell’immobile di una società di persone che gestisce l’attività nello stesso immobile.
Le società di persone sono prive di personalità giuridica per cui in questo caso ci sarebbe coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività con relativa spettanza del credito di imposta. verosimilmente si saranno chiarimenti in merito.
Si precisa, inoltre che, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le disposizioni di cui si tratta si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche (l'autorizzazione è arriva in data 21 giugno). 
Concludendo, per questo bonus gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione; e le modalità i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

IRAP: entro domani 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020
2022-06-29


Scade domani 30 giugno la possibilità di sanare i pagamenti IRAP (saldo 2019 e acconto 2020) secondo la proroga disposta dal Decreto Milleproroghe.
Ricordiamo che le Entrate con la Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 avevano, tra gli altri, fornito chiarimenti in merito.
IRAP: entro domani possibile sanare i pagamenti 2019 e 2020
Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 20-bis, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • il saldo IRAP 2019 
  • e il primo acconto IRAP 2020, 

non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework). Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, successivamente all’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea 
Occorre ricordare che il legislatore, con l’articolo 24 del decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 sopra citata, 

  • i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio, 
  • nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, 

non fossero tenuti al versamento: 

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019; 
  • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente16), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

Il decreto Agosto, al comma 5 dell’articolo 42-bis, ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto Rilancio. . 
Tale termine è stato in più riprese prorogato, sino all’intervento da ultimo operato dal decreto Milleproroghe 2022, che ha previsto una nuova scadenza, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2022. 

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