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Fisco e Tasse

2022-08-23

Bando Marchi 2022: nuove agevolazione per le imprese

Il MISE in data 27 luglio pubblica il bando marchi 2022 con le regole per presentare domanda per agevolazioni per le PMI.

In particolare, con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

  • Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 
  • Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il Soggetto gestore si riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili sul sito www.marchipiu2022.it.

Bando marchi 2022: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

  • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014; 
  • b. avere sede legale e operativa in Italia; 
  • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 
  • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
  • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
  • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  • g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 
  • h. per la misura A: 
    • aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché -
    • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
  • i. per la Misura B: 
    • aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • nonché -
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

Bando marchi 2022: entità della agevolazione

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00. 

 Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00. 

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