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Fisco e Tasse

2023-02-14

Bonus barriere architettoniche 75%: come indicarlo nel Modello 730

Con Provvedimento n 34545 del 6 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello 730/2023 con le relative istruzioni. 

Attenzione al fatto che, la dichiarazione andrà presentata entro il 30 settembre, che per quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023 :

Nelle istruzioni al modello, come sempre vengono sintetizzate le principali novità per l'anno d'imposta, e per quest'anno, tra le altre, fa il suo debutto la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per approfondimenti leggi anche Eliminazione barriere architettoniche: proroga al 31 dicembre 2025

Dal 1° gennaio 2022, infatti, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio da indicare nella sezione III.A del quadro E della dichiarazione.

Detrazione spese eliminazione barriere architettoniche: come indicarle nel 730/2023

Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2023, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”. 

In particolare, nella colonna 2 dei righi E41-E43 devono essere indicati i codici “21” o “22” che riguardano, rispettivamente:

  •  gli interventi effettuati su edifici unifamiliari 
  • o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno oppure gli edifici composti da più unità immobiliari

Ricordiamo che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. 

Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Attenzione al fatto che, qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere:

  1. se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, 
  2. oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Ricordiamo che può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

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