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Fisco e Tasse

2023-03-28

Bonus edilizi 2022: la comunicazione di cessione al 30.11.03 con remissione in bonis

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n.49 della Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022 è stato reso definitivo lo slittamento al 31 marzo 2023:

  • delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi
  • delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Con un emendamento approvato nella serata in data 27 marzo al DL n 11/2023 arriva la remissione in bonis per questo termine, si potrà, pagando una sanzione, far slittare la comunicazione al 30 novembre.

Cessione credito e sconto in fattura: approvata la remissione in bonis

Facciamo un riepilogo delle proroghe.

Con l'approssimarsi della scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale andava inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe è slittato in avanti il termine ultimo entro cui provvedere all'invio. 

Lo slittamento del termine al 31 marzo ha riguardato:

  • sia le spese sostenute nel 2022;
  • sia le rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti

  • sulle singole unità immobiliari, 
  • sulle parti comuni degli edifici 

potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate, invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023 Attenzione, è stato approvato un emendamento al DL n 11/2023 in conversione contente ulteriore slittamento del termine con la remissione in bonis che consente pagando 250 euro di poter inviare la comunicazione di cui si tratta entro il 30 novembre 2023

Ricordiamo che, secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa:

  • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,  
  • entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.

Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:

  • Superbonus,
  • Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%, 
  • Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.

e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. 

Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023 e ora con la remissione in bonis al 30 novembre.

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