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Fisco e Tasse

2023-02-13

Buono patenti giovani autotrasportatori: dal 13.02 attiva la piattaforma

Dal 13 febbraio è attiva la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori. Dal 6 febbraio la piattaforma era già attiva per le scuole guida.

In particolare con avviso di fine gennaio il MIT, ricordando che sono stati stanziati 25,3 ML di euro per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, per il bonus patente, avvisa della attivazione della piattaforma per richiederlo al seguente indirizzo:

I fondi del ministero sono destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Attenzione al fatto che sulla piattaforma è presente una guida pratica e anche una sezione faq per le risposte ai dubbi  frequenti

Ricordiamo che in data 18 ottobre 2022 veniva Pubblicato in GU n 244 il Decreto 30 giugno con le regole per il Buono patente giovani  autotrasportatori.

In particolare, il decreto disciplina i  criteri e le modalità di concessione ed  erogazione del  «buono  patente autotrasporto» di  cui  al  «Programma  patenti  giovani autisti  per  l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il  ettore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari  al  conseguimento  dei  titoli  e  delle abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il fondo ha dotazione pari:

  • a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 
  • a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Buono patenti giovani autotrasportatori: a chi spetta

Il fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:

  • per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, 
  • un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto"
  • pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, 
  • in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni,
  • per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF. 

L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei.  Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. 

L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. 

Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario.

Ciascun  buono può essere  utilizzato  presso le autoscuole accreditate che applicano una  riduzione  delle spese di formazione pari  al valore  del buono stesso.
Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.  

In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo  le  procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della  nuova  richiesta  di emissione. 

Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.

In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.

Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo.

Buono patenti giovani autotrasportatori: quali spese copre

Il buono può essere utilizzato esclusivamente per  far fronte alle spese di formazione da sostenere  per  il  conseguimento, anche cumulativo:

a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;

b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di  cui  al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada.
Il buono è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse  disponibili  per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

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