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Fisco e Tasse

2023-01-25

Crediti formativi commercialisti 2020-2022: possibile adempiere entro il 30.06

Con informativa n 10 del 20 gennaio 2023 il Consiglio Nazionale, rende noto che con delibera assunta nella seduta del 12 gennaio 2023, ed acquisito il parere del Ministero della Giustizia, ha deciso di prorogare il termine del triennio formativo 2020-2022 sino al 30 giugno 2023, al fine di consentire a tutti coloro che non hanno conseguito i 90 crediti formativi necessari per adempiere all’obbligo formativo di acquisirli nel corso del primo semestre del 2023

Si sottolinea che il recupero dei crediti necessari per assolvere all’obbligo formativo del triennio 2020- 2022 potrà avvenire solo partecipando ad eventi che non sono utili per assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali e dei revisori degli enti locali al fine di non generare effetti sul sistema dell’equipollenza dei crediti previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.

Ricordimo che con informativa n 80 del 6 settembre 2022, il CNDCEC rendeva noto che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 21-22 giugno 2022, analogamente a quanto deciso dal precedente Consiglio Nazionale nella seduta del 15 luglio 2020, in relazione alla riformulazione dell’obbligo formativo dell’anno 2020, di aver deliberato, anche per l’anno 2021,

  • il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022; 
  • il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022; 
  • di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale. 

Ne consegue che per il triennio 2020-2022 l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.

Ricordiamo che il provvedimento per l'anno 2020 veniva comunicato con l'informativa n. 110 del 28 settembre 2020 cui si rimanda per ulteriori dettagli.

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