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Credito d'imposta ricerca e sviluppo: arriva la certificazione nel DL semplificazioni

E' stato pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022 il DL Semplificazione fiscale con diverse utili novità per imprese e professionisti.

In particolare, con l'art 26 si recano "Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione".

Sinteticamente la novità prevede la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio.

Tale certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, con eccezioni.

Nel dettaglio si introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E si interviene sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci eliminando la parola nuovi (riferibile ai farmaci) al fine di chiarire che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali.  Come specificato dalla relazione al decreto "Tale intervento appare necessario anche alla luce della circostanza che l’intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione".

Dettagliatamente, all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa; 
  • b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 

Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. 

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. 

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. 

Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. 

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

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