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Fisco e Tasse

2022-11-25

Criptovalute, anzi cripto-attività: ecco la voluntary disclosure

Per il Legislatore sono sempre giorni intensi quelli a ridosso della promulgazione della Legge di bilancio. Quest’anno, in conseguenza dei tempi molto ristretti, causa elezioni, forse lo sono anche più del solito.

Dalla lettura di una prima bozza della legge saltano subito agli occhi gli articoli da 30 a 34 dedicati all’universo delle criptovalute, da considerarsi nell’eccezione più ampia ed estensiva del termine, non a caso definite cripto-attività.

Il Legislatore si occupa di regolare la normativa del settore guardando al passato e al futuro; per il futuro propone una riforma fiscale con cui le criptovalute si sganciano dall’assimilazione di prassi con le valute estere e in qualche modo si avvicinano alle attività estere di natura finanziaria, da cui discende l’obbligo di dichiarazione sul quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma di questo parleremo in modo approfondito in separata sede; al passato dedica l’articolo 33 intitolato “Regolarizzazione delle cripto-attività”.

A tutti gli effetti, quella prospettata, è una vera e propria nuova voluntary disclosure, dedicata alle valute virtuali.

La collaborazione volontaria è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono capitali all’estero di sanare eventuali violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ed in tema di versamento delle imposte applicate.

L’idea di applicare questo strumento alle cripto-attività non è nuova: in ragione dell’incertezza che a lungo ha interessato la materia, nella precedente legislatura era stata elaborata una bozza di normativa italiana dedicata alle valute virtuali, ed in quella sede era già stata prevista una norma transitoria per sanare gli obblighi di monitoraggio fiscale disattesi negli anni precedenti.

In base all’articolo 33 della bozza di Legge di bilancio 2023, i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale i redditi e le consistenze in cripto-attività alla data del 31 dicembre 2021, potranno regolarizzare la loro posizione attraverso una procedura di collaborazione spontanea, con la quale fare emergere queste attività non dichiarate; la procedura prevede:

  1. la presentazione di una dichiarazione, secondo un modello che sarà previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  2. il versamento di una sanzione ridotta e di una eventuale imposta sostitutiva.

Entrando più nello specifico, per meglio definire la situazione da un punto di vista operativo, sarà necessario distinguere due situazioni:

  • quella dei contribuenti che, nei periodi di imposta interessati, non hanno realizzato redditi e le cui violazioni si limitano alla mancata indicazione delle attività possedute sul quadro RW;
  • quella dei contribuenti che, in uno o più periodi di imposta, hanno realizzato dei redditi imponibili.

I contribuenti che non hanno realizzato redditi potranno regolarizzare la propria posizione attraverso la dichiarazione delle cripto-attività possedute in ogni periodo di imposta interessato, e versando una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività per ogni anno fiscale.

Diversamente i contribuenti che hanno realizzato redditi derivanti da cripto-attività, in uno o più periodi di imposta, potranno regolarizzare la propria posizione tramite:

  1. la presentazione della dichiarazione con la quale fare emergere le attività possedute;
  2. il versamento di una imposta sostitutivanella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo”;
  3. oltre che il versamentodi una ulteriore somma pari allo 0,5% per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi”.

Il versamento avverrà secondo le modalità e le scadenze che saranno previste dal medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che pubblicherà il modello di dichiarazione attraverso il quale fare emergere le cripto-attività possedute ma non dichiarate.

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