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Fisco e Tasse

2022-11-11

Decreto Aiuti quater: riduzione accise prorogata al 31 dicembre

In data 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti quater con nuove misure per famiglie e imprese.

Il ministro dell’Economia Giorgetti nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, aveva anticipato che “Con il prossimo decreto legge saranno confermate anche per il mese di dicembre 2022 le misure che riconoscono, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Inoltre sarà prorogata fino al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gpl e gas naturale impiegati come carburanti; per quest’ultimo sarà confermata fino al 31 dicembre la riduzione dell’IVA al 5%

Aiuti quater: proroga della riduzione dei prezzi dei carburanti

La bozza del decreto Aiuti quater prevede che in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti  trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità previste i dati relativi ai quantitativi dei prodotti  usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote

Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista

La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

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